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martedì 3 marzo 2015

Reformatio in peius: la nuova disciplina deve essere applicata ai Segretari comunali dal 1 gennaio 2014 (Corte dei Conti Lombardia del. n. 56/2015)

Il Sindaco del Comune di Calolziocorte (LC), con nota prot. n. 1714/III.6 del giorno 26 gennaio 2015, dopo aver premesso che:

- la nuova disciplina dettata dalla legge di stabilità 2014, legge 147/2013, art. 1, comma 458, ha determinato l'abrogazione del cd. divieto di reformatio in peius; 
- pertanto non sussiste più per i dipendenti pubblici il diritto di mantenere il trattamento economico più favorevole in caso di mutamento di "carriera"; 
- l'abrogazione opera a partire dal 1 gennaio 2014;
- in una Circolare del Ministero dell'Interno, succeduto all'Agenzia dei segretari comunali e provinciali (circolare Cimmino n. 3636 del 9.6.2014) sono state fornite indicazioni per la revisione del trattamento economico relativamente ai segretari comunali e provinciali,
ha posto alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia, il seguente quesito: "se il personale (personale dei livelli, segretario) che ha beneficiato prima del 1 gennaio 2014 del miglior trattamento economico per effetto del divieto di reformatio in peius può mantenerlo oppure da tale data questo trattamento deve cessare".
La Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Lombardia ha risposto con deliberazione n. 56 del 20 febbraio 2015, nei seguenti termini:
Salvo il caso dei segretari in disponibilità nominati in enti di fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza, “in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 458, della legge di stabilità 2014, la deliberazione n.275/2001 del Consiglio nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali deve intendersi caducata e non più suscettibile di applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2014, data di entrata in vigore del provvedimento legislativo in discorso.
In argomento su questo blog si vedano i precedenti post:

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