Il Collega Adriano Marini segnala il parere della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Liguria – Delibera/52/2014/PAR – in merito al mantenimento dell’indennità di posizione prevista per la fascia di iscrizione per il segretario comunale in disponibilità nominato in un ente di fascia immediatamente inferiore.
Analogamente a quanto già espresso dalla circolare esplicativa del Ministero dell’Interno n. 3636 del 09.06.2014, anche la Sezione Regionale, si esprime in termini favorevoli: “Concludendo ritiene questa Sezione che il segretario in disponibilità nominato in un ente di fascia inferiore a quella acquisita mantenga, allo stato attuale, l’indennità di posizione relativa alla fascia di iscrizione acquisita.”
Queste le motivazioni che hanno condotto alla citata conclusione:
La norma del 2013 (articolo 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha abrogato l’art. 202 del d.p.r. n. 3/1957 e dell’art. 3, comma 57, della legge 537/93) "ha “abrogato” il principio del divieto di reformatio in peius ma non ha previsto una disciplina per i rapporti esistenti e futuri. Pertanto per i segretari comunali e provinciali perdura la regolamentazione prevista dalla normativa e dai contratti collettivi vigenti quantomeno sino alla nuova tornata contrattuale. La mancanza di una norma precettiva impone infatti l’applicazione ai rapporti di lavoro delle regole espressamente previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva esistente, che rappresentano le uniche fonti di regolamentazione dei rapporti di lavoro in esame.
Quanto osservato risolve il quesito posto dal comune di Ronco Scrivia in quanto per i segretari in disponibilità vige un’apposita regolamentazione contrattuale (art.19, comma 13 del d.p.r. n. 465/1997 e art. 43 del CCNL di categoria del 16 maggio 2001)".
Qui il link al parere integrale della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Liguria – Delibera/52/2014/PAR.
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