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domenica 22 novembre 2015

Nel DDL di stabilità obbligo di ricorso alle Centrali uniche di committenza per tutti i comuni solo per acquisti sopra i 40.000 Euro

Confermata nel DDL di stabilità approvato in prima lettura dal Senato, l’obbligo di ricorrere alle Centrali uniche di committenza, anche per i Comuni con meno di 10.000 abitanti, per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore superiore a 40.000 euro.
Questo il testo del comma 269 dell'articolo unico (nel testo definitivamente approvato è diventato il comma 501):
269. All’articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo l, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,»; 
b) le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
Rimangono i già segnalati problemi di "allineamento" temporale: non essendo pervenuta ancora alcuna proroga del termine di entrata in vigore (1° novembre 2015) per l’obbligo di centralizzazione degli acquisti, gli enti con popolazione fino a 10.000 abitanti si troveranno per due mesi (fino al 1 gennaio 2016) nell'impossibilità di procedere  agli acquisti in forma autonoma per beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro

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