La Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la Regione Piemonte con deliberazione n. 144/2014 ha espresso il proprio parere in merito all'interpretazione dell'art. 33, c. 3 bis, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, come riformulato dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89.
In assenza di deroghe legislative, si ritiene che i comuni non capoluogo di provincia non possano procedere ad acquisire autonomamente neppure lavori, servizi e forniture d'importo inferiore ad euro 40.000 mediante affidamento diretto, poiché la nuova disposizione di finanza pubblica di cui all'art. 9, c. 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha novellato il c. 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), assume nell'ordinamento carattere di specialità, e quindi di prevalenza, rispetto alla norma generale di cui all'art. 125, commi 8 e 11, dello stesso Codice.
In argomento su questo blog i precedenti post:
- Emendamento per rinvio entrata in vigore centrale unica committenza (?);
- Fassino: nei Comuni è paralisi, Governo approvi proposte Anci in materia di appalti;
- Nota di lettura ANCI al Decreto Legge n. 66 e convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89;
- Centrale unica di committenza: prima nota tecnica Anci sulla Legge 89/2014.
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