No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

sabato 18 gennaio 2014

Due semplici domande all'On. Roberto Caon

Qualche giorno fa abbiamo dato notizia in un precedente post della presentazione di un ordine del giorno alla Camera dei Deputati ad opera dei deputati della lega Nord Caon (primo firmatario), Invernizzi, Matteo Bragantini (odg. n. 9/1542-A/16) volto a rendere facoltativa all'interno degli enti locali la figura del Segretario comunale. L’ordine del giorno prevede “coerentemente con la strategia di liberalizzazione delle professioni, di permettere all'amministrazione di valutare secondo propri criteri discrezionali di avvalersi anche di altre categorie professionali, accrescendo, allo stesso tempo, con un bagaglio culturale differenziato, lo standard di qualità nell'ambito lavorativo delle amministrazioni locali”



A prescindere dal fatto che il Segretario comunale svolge una funzione pubblica e non una professione, l’idea “simpatica” alla base di questo ordine del giorno è quella di equiparare persone appartenenti a categorie professionali diverse a coloro che hanno vinto un pubblico concorso, di particolare complessità, ed hanno effettuato sviluppi di carriera in base a percorsi e selezioni estremamente dure. Ovviamente la scelta di questi soggetti appartenenti ad altre categorie professionali dovrebbe essere “ampiamente discrezionale”. Il tutto ovviamente in barba all’art. 97 della Costituzione, in base al quale ai pubblici uffici si accede mediante concorso pubblico e ignorando qualsiasi principio meritocratico.



La cosa più incredibile è che il proponente, On. Caon, nella seduta del 24 ottobre 2013, in un intervento nel corso dell’esame del “Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 101 del 2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” (A.C.1682-A) ebbe testualmente ad affermare: “Signor Presidente, il nostro Paese ha bisogno di una scossa. La scossa viene data anche riconoscendo la meritocrazia. Se vogliamo rimanere al passo con gli altri Paesi, dobbiamo far sì che chi merita sia riconosciuto, e non sempre cercare di fare come abbiamo fatto con gli anni, quei passaggi che poi portano al discredito della pubblica amministrazione. Dobbiamo far sì che le persone che meritano, o le persone che affrontano determinati concorsi e poi vincono, non debbano essere accomunate a degli altri. Il passaggio che riconosce la meritocrazia è basilare per il nostro Paese” (parole tratte dal resoconto di seduta). Per i diffidenti è possibile anche vedere al seguente link l’intervento in aula.

La ricetta in quella sede per dare una scossa al nostro paese, in materia di pubblica amministrazione, è individuata dall’On. Caon in poche misure: meritocrazia, distinzione tra chi vince un concorso e gli appartenenti ad altre categorie, evitare manovre che portano discredito alla pubblica amministrazione.

Una domanda per l’On. Roberto Caon a questo punto è d’obbligo. Ci spiega la coerenza tra il suo intervento del 24.10.2013 nell'aula di Montecitorio e l’ordine del giorno presentato come primo firmatario il 21.12.2013 relativo ai Segretari comunali, perché sinceramente quest’ultimo va in direzione diametralmente opposta alle sue condivisibili affermazioni fatte in Aula appena due mesi prima. 

Altra domanda per lo stesso Onorevole: quando parla di  soggetti appartenenti a categorie professionali diverse a cosa pensa? Geometri, architetti, commercialisti, avvocati, parrucchieri, barbieri, ciclisti o quale altra professionalità ha in mente per accrescere il "bagaglio culturale differenziato" all'interno degli enti locali?

Ringrazio anticipatamente per l'attenzione e per la risposta.
Amedeo Scarsella



venerdì 17 gennaio 2014

Cons. St. sent. n. 209/2014: modifiche normative del numero dei consiglieri e quorum strutturale per la validità delle sedute

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 209 del 17 gennaio 2014, si è pronunciato in merito: 
1) alla legittimazione dei Consiglieri comunali ad impugnare una deliberazioni consiliare per mancanza del quorum strutturale; 
2) all'impatto che le modifiche normative sulla composizione dei Consigli comunali producono sul numero dei consiglieri necessari a rendere valida la seduta.

Queste le conclusioni del supremo giudice amministrativo:

1) Il vizio della mancanza del quorum strutturale per la validità della riunione del consiglio comunale incide direttamente sullo jus ad officium dei consiglieri comunali, essendo loro precluso il corretto e regolare esercizio della loro funzione. Sussiste quindi la legittimazione dei consiglieri comunali a ricorrere avverso le deliberazioni collegiali assunte in carenza del numero minimo di Consiglieri necessari a rendere valida la seduta. Un consolidato indirizzo giurisprudenziale riconosce la legittimazione dei consiglieri comunali a ricorrere avverso le deliberazioni collegiali quando esse investono direttamente la propria sfera giuridica ovvero quando siano violate norme che attengono all’iter formativo dell’atto collegiale, precludendo ai consiglieri il regolare svolgimento del proprio ufficio (C.d.S., sez. V, 21 marzo 2012, n. 1610; 2 ottobre 2012, n. 5184; 9 ottobre 2007, n. 5280).

2) L’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 2000, stabilisce che il regolamento per il funzionamento del Consiglio determini il numero dei consiglieri necessari a rendere valida la seduta, fissando a tal fine soltanto un limite minimo (il regolamento deve prevedere in ogni caso la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare il sindaco). Quando disposizioni statutarie e regolamentari determinano in modo fisso e predeterminato il numero dei consiglieri che devono essere presenti ai fini della validità della riunione consiliare in prima convocazione, senza alcun riferimento, neppure implicito, al fatto che tale numero corrisponda alla metà dei consiglieri effettivamente spettanti all’ente (al momento dell’approvazione dello statuto e del regolamento per il funzionamento del consiglio), la circostanza che il numero dei consiglieri spettanti all’ente sia stato ridotto dalla legge non incide direttamente ed automaticamente sullo statuto e sul regolamento, non incide sul numero dei consiglieri che devono essere presenti per la validità delle riunioni consiliari in prima convocazione, essendo a tal fine necessario una puntuale modifica o un adeguamento dello Statuto e del regolamento.

Dal 1 gennaio 2014 sono aumentate le imposte di registro ipotecaria e catastale: un quadro di sintesi

L’art. 26, comma 2, del d.l. n. 104/2013, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 8 novembre 2013, n. 128 modificando l'art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2011 ha disposto che “l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200”. 



Ai sensi del comma 3 dello stesso art. 10, tale innalzamento ha effetto “dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data”. 


Per gli atti che hanno data certa (atto pubblico, scrittura privata autenticata), ai fini della decorrenza della nuova misura di 200 euro, non rileva la presentazione per la registrazione, bensì la data di formazione dell’atto stesso; per gli atti che non hanno data certa rileva invece la data di presentazione per la registrazione. 

Si ricorda, inoltre, che dal primo gennaio sono in vigore le nuove imposte di registro, catastale, ipotecaria ed Iva, sui trasferimenti immobiliari (in proposito può vedersi lo Studio n. 1011-2013/T prodotto dal Consiglio Nazionale del Notariato). Le nuove imposte si applicano quando le Pubbliche Amministrazioni, acquistano a titolo oneroso beni immobili, anche se l’atto conclude una procedura espropriativa.

Il link ad una tabella di sintesi delle imposte e delle tasse che gravano sui principali contratti degli enti locali ed alla relazione del Notaio Massimo Cariello.

giovedì 16 gennaio 2014

Risparmi di spesa ed accrescimento del bagaglio culturale differenziato

In queste ore è stata diffusa la notizia della presentazione di un ordine del giorno alla Camera dei Deputati ad opera dei deputati della lega Nord Caon, Invernizzi, Matteo Bragantini (odg. n. 9/1542-A/16) volto a rendere facoltativa all'interno degli enti locali la figura del Segretario comunale. L'ordine del giorno è motivato dalla necessità di riduzione della spesa pubblica, nonché dalla necessità di accrescere il bagaglio culturale differenziato all'interno degli enti locali.

Qualche collega, pur premettendo di non voler fare polemica e senza alcuno spirito di vendetta, invita tutti a valutare, dopo aver visionato i video che seguono, se effettivamente non sia necessario accrescere il "bagaglio culturale", in qualche altro luogo, diverso dal mondo delle autonomie e dei Segretari comunali e se, in questi diversi luoghi, non sia possibile anche produrre sostanziosi risparmi di spesa. Ricorda, per completezza, questo attento collega che questi "interventi politici dotti" sono finanziati anche con le tasse pagate dai Segretari comunali.


Intervento dell'On. Eraldo Isidori (Lega Nord)




Interrogazione del Sen. Antonio Razzi


Il nuovo Statuto dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali

Come anticipato in un precedente post, il giorno sabato 7 dicembre 2013, presso la Sala del Consiglio Provinciale di Roma, si è svolto il Consiglio Nazionale dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali (U.N.S.C.P.) che ha approvato all'unanimità il nuovo Statuto dell'Unione.

Sul sito dell'Unione è ora pubblicato il nuovo testo  dello Statuto.
Ricordiamo che al Consiglio Nazionale hanno partecipato in rappresentanza dell'Unione Regionale del Lazio il Segretario Regionale Amedeo Scarsella, il Segretario Provinciale della Provincia di Roma Daniela Urtesi, il Segretario Provinciale della Provincia di Frosinone Luca Alteri e la componente dell'esecutivo regionale Elena Palumbo.

mercoledì 15 gennaio 2014

L'analisi del rischio di corruzione nel Comune di Zagarolo

La Collega Daniela Urtesi ha inviato l’analisi del rischio che ha terminato per il comune di Zagarolo, precisando di aver utilizzato come schema Excel base quello del Formez, ampliato con gli ulteriori processi per adattarlo alla realtà del Comune.

Qui i file dell'analisi del rischio e della mappatura del rischio.

martedì 14 gennaio 2014

Un'indagine sui Segretari comunali della Provincia di Udine

In un recentissimo articolo pubblicato sul Messaggero Veneto dal titolo "I costi degli enti pubblici: ecco gli stipendi dei segretari comunali", partendo dall'esame di come sono coperte nel territorio della provincia di Udine le sedi di Segreteria comunale, sono esaminati alcuni aspetti relativi al "mestiere" del Segretario comunale. 

L'articolo si conclude ricordando come in "una recente indagine svolta tra sindaci, la metà degli interpellati si ritiene soddisfatta del segretario, l’undici per cento molto soddisfatto, contro un terzo poco soddisfatto. Il dirigente è ritenuto garante della legalità e della correttezza formale dell’attività amministrativa, e provvede al controllo sull'efficienza della macchina organizzativa.
C’è, tra gli amministratori, chi avverte l’esigenza di poter reperire risorse professionali provenienti dal territorio (44%) mentre oltre il 71 per cento degli intervistati conferma l’utilità di un Albo specifico cui il sindaco può attingere nella scelta delle più qualificate competenze professionali".

Qui il link all'articolo integrale.

lunedì 13 gennaio 2014

Porcellum, depositata la sentenza di abolizione





Dopo quattro ore di camera di consiglio – preceduta comunque da lunghe consultazioni informali – i 15 giudici della Corte costituzionale hanno dato il via libera al testo delle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 4 dicembre, hanno azzerato il Porcellum. La sentenza – 35 – 40 pagine in tutto – è auto applicativa e questo significa che in caso in inerzia del Parlamento si andrebbe a votare con ciò che resta del porcellum mutilato del premio di maggioranza e delle liste bloccate: in altre parole, se si andasse alle urne nei prossimi giorni si voterebbe con un sistema proporzionale puro con la preferenza unica.

Qui il link alla sentenza n. 1/2014.

domenica 12 gennaio 2014

Critiche al DDL Delrio: per una riforma razionale del sistema delle autonomie locali

Sul sito di Amministrazione In Cammino, rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell’economia e di scienza dell’Amministrazione a cura del Centro di ricerca delle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”, sono pubblicati gli atti di un recente seminario SULLA RIFORMA DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI.

La pagina raccoglie interessanti interventi svolti da alcuni giuspubblicisti che hanno partecipato al seminario, nonché l’appello sulla riforma delle autonomie copromosso da Gian Candido De Martin e Francesco Merloni e sottoscritto da 44 studiosi. 



Tutti gli interventi si sviluppano in modo fortemente critico, da punto di vista costituzionale ed istituzionale, delle scelte alla base del DDL Delrio.

Estremamente interessante il contributo riportato nella raccolta del Prof. Gian Candido De Martin, che raccoglie gli appunti per una sua audizione sul ddl 1542 in I Commissione della Camera dei Deputati avvenuta il 23/10/2013, nel quale, dopo aver in modo efficace evidenziato tutte le criticità del DDL Delrio, afferma nelle conclusioni con riferimento alle norme riguardanti l’associazionismo comunale “d’altro canto, si deve evidenziare che la mancata previsione di un organo esecutivo delle unioni finisce per depotenziare proprio il ruolo gestionale che dovrebbe essere svolto da queste nuove forme di organizzazione associata dei piccoli comuni. Un’ulteriore osservazione (generale) riguarda la totale gratuità degli incarichi di chi sia chiamato a far parte sia degli organi delle unioni, sia di quelli delle province e delle stesse città metropolitane: si tratta di una scelta demagogica, per nulla giustificata dalla poca importanza dei compiti assai rilevanti affidati a questi organi, per cui ne può sostanzialmente derivare un disincentivo per l’impegno amministrativo, se non un aumento dei problemi di corruzione nelle amministrazioni locali”.

sabato 11 gennaio 2014

DDL Delrio: cominciato l'esame in Commissione Affari Costituzionali del Senato

E’ cominciato nella 1ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, in sede referente, l’esame del DDL Delrio “Disposizioni sulle Città metropolitane,sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, approvato dalla Camera dei deputati. L’atto ha assunto in Senato il n. 1212 e nella scheda pubblicata su internet possono essere seguiti i lavori che riguardano il disegno di legge.


Nella seduta del 8 gennaio è stato illustrato il disegno di legge dal Relatore Sen. Luciano Pizzetti, alla presenza del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Delrio e del sottosegretario di Stato per l'interno Bocci. E’ possibile leggere qui il resoconto dell’esame.


Nella prima riunione successiva (9 gennaio 2014) il Presidente Sen. Finocchiaro ha comunicato che nell’Ufficio di Presidenza si è convenuto che alle ore 9 di martedì 14 gennaio, saranno svolte le audizioni informali di esperti e rappresentanti di enti e associazioni proposte dai Gruppi parlamentari sui disegni di legge sulle Città metropolitane, le Province e le unioni e fusioni di Comuni.

Si ricorda che in un precedente post si è segnalata la nota del Segretario Nazionale Alfredo Ricciardi nella quale è manifestato lo stupore e la ferma contrarietà dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali per la norma approvata dalla Camera dei Deputati riguardante la figura del Segretario dell’Unione dei Comuni, norma “che va in completa, immotivata e dannosa controtendenza rispetto all’esigenza di avere negli enti locali una figura di garanzia e coordinamento complessivo, reclutata con pubblico concorso, a presidio della legalità e del buon andamento”.


La norma è stata anche oggetto di forte critica sulla stampa nazionale, si veda in proposito "Una guida amministrativa per le Unioni tra Comuni", articolo di Marco Mordenti e Pasquale Monea, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 6 gennaio 2014.

Prevede un iter difficile del DDL l'Agenzia di stampa quotidiana ASCA.

Comunicato ANAC sull'avvio del ciclo della performance 2014-2016 ed il coordinamento con la prevenzione della corruzione

Sul sito dell'ANAC è stata pubblicata il seguente avviso:

"L’Autorità ha fornito indicazioni alle amministrazioni pubbliche, sia centrali sia territoriali, ai fini dell’avvio del ciclo della performance 2014-2016. In particolare, è stata sottolineata la necessità di integrazione del ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione della anticorruzione.
Per le amministrazioni di diretta applicazione del D.Lgs. n. 150/2009, relativamente al Piano della performance 2014 – 2016 (da adottare entro il 31/01/2014), tenendo conto anche dell’evoluzione del quadro normativo sull’anticorruzione e, in particolare, dell’emanazione nel 2013 dei decreti legislativi n. 33 e n. 39 – sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e il regime delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni – l’Autorità ha confermato quanto espresso nella delibera n. 6/2013. Per rendere evidente l’integrazione degli strumenti programmatori e, quindi, garantire il collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, nei Piani della performance dovrà essere esplicitamente previsto il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e dei Programmi triennali della trasparenza.
In tale ottica di integrazione e coerenza, richiamata anche nell’Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione, è opportuno che le amministrazioni prevedano nel Piano della performance 2014 – 2016 obiettivi, indicatori e target sia per la performance organizzativa (tramite indicatori di risultato e di processo, prevalentemente associabili al livello strategico e operativo) sia per la performance individuale (obiettivi assegnati al responsabile della prevenzione della corruzione e al personale dirigente a vario titolo coinvolto nella realizzazione del P.T.P.C).
Per gli Enti territoriali (Regioni ed Enti strumentali, Comuni, ecc.) le indicazioni sopra riportate sono applicabili nell’ambito dei rispettivi documenti di programmazione 2014-2016.
Infine, per i Ministeri e Enti pubblici non economici nazionali è stata confermata, riguardo alla comunicazione dei documenti e delle informazioni relative al nuovo ciclo, la modalità di trasmissione tramite il Portale della trasparenza (sostitutivo dell’invio tramite mail, PEC, ecc). A questo proposito, è stata sottolineata l’esigenza che i nuovi Piani contengano le informazioni richieste tramite le schede standard del Portale (Obiettivi strategici, Iniziative rilevanti, Qualità dei servizi, Obiettivi operativi), in modo da evitare lacune o incongruenze tra quanto presente nei documenti e quanto pubblicato sul Portale".

Si ricorda che qualche giorno fa l'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) ha pubblicato il rapporto sul primo anno di attuazione della legge n. 190/2012 ed in due precedenti post si sono evidenziati i rapporti tra l'attribuzione al Segretario comunale dei compiti di Responsabile dell’anticorruzione ed il necessario rafforzamento dell'indipendenza di tale figura (si vedano i post Il rapporto sul primo anno di attuazione della legge n. 190/2012 dell'A.N.A.C. e la necessaria indipendenza dei Segretari comunali e Intervento del Prof. Vandelli sulle trasformazioni della figura del Segretario Comunale a seguito delle normative sui controlli interni e sull'anticorruzione).
Nel rapporto sul primo anno di attuazione della legge n. 190/2012, tra l’altro, è possibile leggere “Si deve ricordare, infine, che l’Autorità è stata considerata destinataria della comunicazione, da parte del Prefetto, del provvedimento di revoca del segretario comunale, al fine di verificare, entro il termine di 30 giorni, se detto provvedimento sia correlato alle attività svolte dallo stesso segretario in materia di prevenzione della corruzione. Intervento, questo, che l’Autorità ha operato 5 volte, giungendo, in un caso, ad esprimere parere non favorevole al provvedimento di revoca, emergendo il fumus di una sua correlazione con il comportamento del segretario comunale motivato dall'intento di garantire la legalità nell'amministrazione” (pg. 25 e 26).

Per completezza si segnala il link alla deliberazione n. 39/2013 con la quale si è espresso parere non favorevole alla revoca del Segretario comunale.

venerdì 10 gennaio 2014

Un pranzo a Campoli Appennino

Onorando un impegno assunto il 18 dicembre a Valmontone, nel corso del pranzo che ha seguito l'assemblea regionale, il collega Mauro Andreone sta organizzando un incontro conviviale a base di tartufo a Campoli Appennino (Fr). La data  è venerdì 31 gennaio ed il ristorante è il tradizionale "Le Grotte della Locanda" (che pur avendo cambiato gestione dovrebbe garantire l'abituale standard qualitativo).

I colleghi interessati sono pregati di segnare l'evento in agenda e di comunicare la propria adesione, sia mediante i tradizionali canali, sia mediante un "innovativo" commento al presente post.

giovedì 9 gennaio 2014

Un articolo sul trattamento economico dei segretari comunali

E' possibile scaricare on line l’articolo scritto da T. Grandelli e M. Zamberlan, Il trattamento economico del segretario comunale  e provinciale, pubblicato nella rivista Risorse Umane, n. 3/2013.
Nell'articolo gli autori delineano un panorama delle componenti della retribuzione del segretario.

L’articolo può essere scaricato al seguente link.

mercoledì 8 gennaio 2014

Controlli di regolarità amministrativa (2): un utile strumento per il sorteggio

In un precedente post abbiamo segnalato alcune buone esperienze degli enti locali in ordine alla programmazione delle attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Appare utile anche segnalare alcune relazioni redatte dai Segretari comunali al termine del periodo di riferimento, per rendicontare gli esiti delle attività espletate.

E' possibile in rete prendere visione di alcune relazioni, tra le quali quella del comune di Lecce, quella del comune di Roverbella e quella del comune di Valpolicella.

I Regolamenti per i controlli interni approvati dagli enti prevedono normalmente dei meccanismi casuali per individuare un numero di atti a campione da sottoporre a controllo. 

Una specifica menzione va effettuata in ordine al metodo seguito dal comune di Valpolicella per procedere all'individualizzazione a campione degli atti da sottoporre a controllo.  Il Comune di Valpolicella, infatti, utilizza un utilissimo e gratuito generatore casuale di numeri, che rende sicuramente molto agevole e veloce l'operazione di sorteggio. Al seguente link può essere visionato (ed utilizzato se ritenuto di utilità) il generatore casuale di numeri.

martedì 7 gennaio 2014

Programma definitivo e scheda di adesione della giornata di formazione a Monte S. Giovanni Campano sulla trasparenza

Abbiamo dato notizia, in un precedente post, della giornata di studio sul D.Lgs. n. 33/2013 dal titolo "Decreto trasparenza: cosa cambia per le Amministrazioni (e i loro siti web)" che si terrà il giorno 14 gennaio 2014 a Monte San Giovanni Campano (FR).


Si ricorda che:
  1. è prevista una quota di partecipazione di Euro 60,00;
  2. docente è Fabio Trojani Avvocato. Specialista in studi sull’Amministrazione Pubblica (SPISA, Università di Bologna).

lunedì 6 gennaio 2014

Misure amministrative di contrasto alla corruzione: l'intervento del Prof. Merloni al 39° Convegno di studi amministrativi di Varenna

Il 19, 20 e 21 settembre 2013, presso Villa Monastero a Varenna, si è tenuto il 59° Convegno di studi amministrativi dal titolo "Politica e amministrazione della spesa pubblica: controlli, trasparenza e lotta alla corruzione". Nell'ambito del Convegno si è svolta un’apposita sessione dal titolo “Lotta alla corruzione”, durante la quale il Prof. Merloni Francesco ha tenuto un’interessante relazione dal titolo “Le misure amministrative di contrasto alla corruzione”, qui di seguito riportata.



Altro interessante contributo del Prof. Merloni è presente in rete dal titolo “L'applicazione della legislazione anticorruzione nelle Regioni e negli enti locali tra discipline unitarie e autonomia organizzativa”, pubblicato sulla rivista “Istituzioni del Federalismo” n. 2/2013.

sabato 4 gennaio 2014

Piano Triennale Comunale di prevenzione della corruzione: le diverse modalità di partecipazione dei soggetti esterni

Si avvicina il termine del 31 gennaio per l’approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e gli enti stanno provvedendo a concludere le procedure per l’approvazione dello stesso.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è stato approvato dalla CIVIT (successivamente divenuta ANAC) e contiene degli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede, tra il nucleo minimo di dati e informazioni che i Piani Triennali per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) debbono contenere necessariamente, anche informazioni relative al processo di adozione del piano. A pag. 27 del Piano Nazionale, tra i contenuti relativi al processo di adozione del piano triennale comunale,  è espressamente richiesta come indicazione obbligatoria anche quella relativa all’ “Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione”.
In merito alla partecipazione degli attori esterni all’Amministrazione, alcuni enti stanno pubblicando lo schema di piano Triennale per la prevenzione della corruzione sul sito internet dando la possibilità, entro un termine prestabilito, a tutti i soggetti interessati di far pervenire osservazioni. Esempi in tal senso sono offerti, ad esempio, dal Comune di Treviso e dal Comune di Calcinaia.
Altri enti stanno invece utilizzando strumenti di partecipazione diversi. Merita in proposito di essere segnalata l’iniziativa del Comune di Faenza, dove è stato organizzato per mercoledì 8 gennaio presso il palazzo comunale (Palazzo Manfredi) un incontro pubblico per presentare lo schema del Piano Triennale Comunale Anticorruzione e la bozza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Faenza, in adempimento alla L. n. 190 del 6 novembre 2012. L'incontro, al quale sono stati invitati i rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni degli imprenditori, è aperto a tutti i cittadini interessati.  Oltre alla presentazione della bozza del Piano, da parte del Segretario Generale del Comune di Faenza nonché Responsabile per la Prevenzione della Corruzione Roberta Fiorini, nell'occasione saranno raccolti osservazioni e contributi dei presenti.
Sono consultabili on line, sul sito del comune di Faenza, sia lo schema del Piano Triennale Comunale Anticorruzione sia la bozza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Faenza.

(Amedeo Scarsella)

venerdì 3 gennaio 2014

Il rapporto sul primo anno di attuazione della legge n. 190/2012 dell'A.N.A.C. e la necessaria indipendenza dei Segretari comunali

E’ stato pubblicato sul sito internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) il rapporto sul primo anno di attuazione della legge n. 190/2012. Il Rapporto offre un primo bilancio dello stato di attuazione della normativa anticorruzione, riportandone le prime concrete evidenze attraverso l’analisi dell’attività dei soggetti coinvolti, evidenziandone luci e ombre e offrendo possibili proposte di miglioramento.

Una particolare attenzione meritano alcuni passaggi del Rapporto che impongono un’attenta riflessione sul ruolo e sullo status del Segretario comunale, soprattutto con riferimento ai meccanismi di nomina, di revoca e più in generale alla necessaria indipendenza che deve contraddistinguere questa figura, a seguito della scelta normativa contenuta nell'art. 1, comma 7, della L. 190/2012: “negli  enti locali,  il  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione   è individuato, di norma,  nel  segretario,  salva  diversa  e  motivata determinazione”.

Di seguito vengono riportati i passaggi più significativi contenuti nel Rapporto.

“La figura del Responsabile della Prevenzione della corruzione (RPC) costituisce il perno organizzativo dell’attuazione delle politiche di prevenzione della corruzione all’interno di ciascuna amministrazione, al quale spetta il compito di assicurare, tra l’altro, l’efficace attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)” (pg. 5).

 “L’efficace attuazione delle politiche di prevenzione della corruzione all’interno di ciascuna amministrazione dipende anche da un assetto organizzativo coerente con l’insieme delle responsabilità riconducibili al ruolo che il RPC è chiamato a svolgere. Oltre che al suo collocamento adeguato nella scala gerarchica, sono necessari poteri di controllo e risorse (in termini di competenze professionali e di sistemi informativi) in modo che tale figura possa effettivamente incidere sui comportamenti e sul funzionamento e non costituire solo un capro espiatorio” (pg. 6).

È superfluo sottolineare l’importanza dell’indipendenza, del resto ampiamente riconosciuta in ambito internazionale, rispetto alle amministrazioni e agli stessi vertici politici, ai fini dello svolgimento di funzioni che coinvolgono la valutazione del modo in cui la legge è applicata, del funzionamento complessivo delle amministrazioni stesse e delle misure adottate a scopi di integrità e trasparenza” (pg. 12).

Il possesso del requisito dell’indipendenza è richiesto a livello internazionale in capo agli organismi deputati a svolgere attività di prevenzione della corruzione (pg. 25 e 26).

“Si deve ricordare, infine, che l’Autorità è stata considerata destinataria della comunicazione, da parte del Prefetto, del provvedimento di revoca del segretario comunale, al fine di verificare, entro il termine di 30 giorni, se detto provvedimento sia correlato alle attività svolte dallo stesso segretario in materia di prevenzione della corruzione. Intervento, questo, che l’Autorità ha operato 5 volte, giungendo, in un caso, ad esprimere parere non favorevole al provvedimento di revoca, emergendo il fumus di una sua correlazione con il comportamento del segretario comunale motivato dall’intento di garantire la legalità nell’amministrazione” (pg. 25 e 26).

L’intero rapporto è scaricabile al presente link.


Sulle problematiche riguardanti l’attuale sistema della revoca del Segretario comunale è apparso di recente sulla stampa nazionale un interessante articolo “Anticorruzione, fuori i segretari comunali non compiacenti?” a firma di Angela Corica. L’articolo è visibile sul sito del “Fatto quotidiano” al seguente link.

Nell'ambito della 9^ Edizione delle Giornate del Segretario comunale e Provinciale, organizzate dall'U.N.S.C.P. e dall'Associazione Niccolò Machiavelli, il tema è stato al centro del Convegno Nazionale di Studi svoltosi a Firenze il 20 settembre 2013 dal titolo “Per un nuovo equilibrio fra rapporto fiduciario e imparzialità nell'alta dirigenza pubblica: il superamento dell’attuale Spoils System”.

giovedì 2 gennaio 2014

Controlli di regolarità amministrativa (1): qualche buona esperienza del 2013

Nell'ambito degli interventi previsti in materia di rafforzamento dei controlli presso gli enti locali, l’articolo 3 del DL. 10.10.2012 n°174, conv. in Legge 7.12.2012, n°213, ha introdotto, all'interno del D. Lgs. 267/2000, il nuovo art. 147 – bis rubricato “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”.

Il nuovo articolo ha previsto, al comma 2 la necessità per ogni ente di assicurare il controllo di regolarità amministrativa, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario generale.

Al successivo comma 3, è stata inoltre inserita la previsione della trasmissione periodica delle risultanze del controllo successivo, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

Ciascun ente, con proprio Regolamento, ha provveduto a disciplinare ed organizzare il controllo successivo di regolarità amministrativa.

In questi giorni i Segretari sono chiamati ad organizzare i controlli per l’anno 2014. Per questo appare utile verificare le esperienze maturate dagli enti nell’anno 2013.

E’ possibile consultare su internet alcuni atti adottati dai Segretari comunali per creare degli  standards predefiniti, coerenti ed adeguati ai processi oggetto di controllo. Queste esperienze appaiono estremamente utili da esaminare, anche al fine di valutare il margine di miglioramento del sistema introdotto da ciascun ente.

Due sono le esperienze segnalate in questo post:
1. La Provincia di Livorno nella quale il Segretario dell’Amministrazione Provinciale ha dettato le misure organizzative del controllo, approvando delle check list distinte a seconda delle diverse tipologie degli atti da controllare. L’esperienza appare estremamente utile, in quanto con l’approvazione delle schede si effettua a monte un’attività volta ad indirizzare i soggetti che adotteranno gli atti, fornendo agli stessi un ottimo strumento;
2. Il Comune di Roletto (TO) nel quale il Segretario ha adottato un atto organizzativo peri controlli 2013 ed ha approvato una scheda, sicuramente in forma più semplificata di quelle in uso presso la Provincia di Livorno, che può essere utile in realtà organizzative meno complesse.

Si tratta di due sole esperienze, ai colleghi la possibilità di segnalarne l’esistenza di altre significative.


Si ricorda, infine, che in un precedente post è stata segnalata la pubblicazione degli atti della Giornata di studio svoltasi il 28 gennaio 2013 presso la Prefettura di Bologna dal titolo “Il rafforzamento dei controlli negli enti locali e il nuovo ruolo dei segretari, dei direttori e dei responsabili dei servizi finanziari dopo il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174”.

martedì 31 dicembre 2013

Felice anno 2014

Con l'arrivo del nuovo anno, il blog cambia "immagine di copertina".

Salutiamo l'immagine che ci ha tenuto compagnia per i primi giorni di esistenza del blog, destinata a ricordare l'importanza dell'impegno dei Segretari comunali per estirpare la grave piaga nel nostro paese rappresentata dalla corruzione nella pubblica amministrazione, dando un caloroso benvenuto alla foto scattata a Valmontone che ritrae parte dei colleghi intervenuti all'Assemblea Regionale dell'Unione Regionale del Lazio tenutasi il 18 dicembre 2013.

Riservandomi in futuro di pubblicare un resoconto della discussione e delle decisioni assunte a Valmontone, posso intanto scrivere il titolo del resoconto: L'Unione fa la forza.

Buon 2014 a tutti.

Amedeo

lunedì 30 dicembre 2013

Intervento del Prof. Vandelli sulle trasformazioni della figura del Segretario Comunale a seguito delle normative sui controlli interni e sull'anticorruzione

Sono stati pubblicati gli atti della Giornata di studio svoltasi il 28 gennaio 2013 presso la Prefettura di Bologna dal titolo “Il rafforzamento dei controlli negli enti locali e il nuovo ruolo dei segretari, dei direttori e dei responsabili dei servizi finanziari dopo il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174”.

Oltre agli interessanti interventi di Gaetano Scognamiglio (Rafforzamento dei controlli interni, anticorruzione e nuova governance locale), di Luca Uguccioni (Le nuove tipologie di controllo interno nelle prime soluzioni organizzative, con particolare riguardo al controllo successivo di regolarità amministrativa, anche in rapporto alle previsioni della legge 190/2012) e di Tiziano Tessaro (I rapporti con i controlli esterni, le responsabilità e le sanzioni), di particolare interesse si presentano le conclusioni svolte dal Prof. Luciano Vandelli (Controlli e prospettive di riforma delle amministrazioni locali: considerazioni conclusive). In particolare, il Prof. Vandelli si sofferma ad analizzare (pag. 69 e 70) le trasformazioni riguardanti la figura del segretario comunale connesse alle normative in materia di controlli ed in materia di anticorruzione, analisi di seguito riportate:

Determinante, poi, risulta la funzione della dirigenza e, in particolare, il ruolo del segretario comunale e provinciale. Il segretario, come emergeva dalla relazione di Luca Uguccioni, si trova in una posizione centrale e, al tempo stesso, assai peculiare. In realtà, se un tempo si diceva che il segretario “ha due cappelli”, da un lato quello che gli dava l’investitura da parte dello Stato, con un collegamento diretto con il Prefetto, dall’altro quello che gli conferiva la collocazione funzionale nell’ambito del Comune e della Provincia, ormai di cappelli il segretario ne porta tanti: anzi, questi cappelli, nella fase recente hanno una tendenza a moltiplicarsi, rendendo arduo capire qual è la vera vocazione e il mestiere di segretario, temi naturalmente determinanti per capire poi la tipologia delle professionalità più opportune e adeguate. A questa moltiplicazione corrispondono concezioni di fondo diverse, che nella esperienza dell’evoluzione svoltasi negli scorsi anni possiamo – tagliando con l’accetta – sintetizzare nella posizione del segretario garante, per un verso, e nella figura del segretario-manager, dall’altro, con diverse connotazioni e diverse conseguenze. Sollevando il dubbio di fondo della perdurante utilità del punto di equilibrio tra contrapposte tendenze e impostazioni che venne conseguito all’epoca delle riforme Bassanini, alla fine degli anni Novanta, tra le istanze autonomistiche, particolarmente legate all’affermazione dell’elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia e, sull’altro versante, dalle preoccupazioni e rivendicazioni di un organo garante a servizio di tutti gli organi e dell’ordinamento, in posizione essenzialmente imparziale. In sostanza, il compromesso allora conseguito si basava, come è noto, su una garanzia di professionalità, affidata all’inserimento in un albo specifico, e dall’altro lato nella scelta da parte del Sindaco e del Presidente della Provincia, con scadenza alla fine del mandato, in una sorta di spoil system “all’italiana”; che non è propriamente uno spoil system ma che di quel sistema riproduce alcuni tratti. A questo schema, si è aggiunta poi la possibilità di sommare nella figura del segretario sia il ruolo che gli spetta per legge sia quello, volontariamente attribuitogli dal
Sindaco o dal Presidente della Provincia, di direttore generale e, dunque, di responsabile  manageriale della gestione dell’ente e delle relazioni con la dirigenza.
In questi termini, la figura del segretario ne è risultata trasformata: con aspirazioni nuove e nuove debolezze: bene espresse dalle tensioni tra pulsioni e istanze di stabilizzazione (a chi può far piacere trasferirsi ogni cinque anni, cambiando i contesti e le abitudini di vita delle famiglie, le scuole dei figli, le frequentazioni, ecc.?), da un lato, e le aspirazioni ad esercitare e a potenziare un ruolo manageriale. Curiosamente di queste contraddizioni si parla poco, nel dibattito corrente sui temi di revisione dell’ordinamento. Eppure, si tratta, a mio avviso, di un tema assi rilevante, come ben sottolinea la normativa recente, particolarmente in tema di controlli, come configurati da ultimo nel decreto n. 174, e in tema di misure di prevenzione della corruzione, secondo quanto stabilito ora dalla disciplina anticorruzione.
La legge n. 190 riflette un tipo di visione, un profilo, una concezione del segretario comunale. Concezione che pone in evidenza un dubbio: una volta che il segretario metta quel cappello, tendenzialmente di garante della legalità e della correttezza dell’amministrazione a vantaggio di tutti, maggioranza e opposizioni, e nell’interesse complessivo dell’ordinamento, riesce anche contemporaneamente a porsi come motore dell’attuazione del programma di governo del Sindaco? Il segretario comunale riesce ad essere il punto di riferimento che garantisce tutti i consiglieri di qualunque provenienza, siano di qualunque colore e di qualunque posizione rispetto alla gestione del Sindaco e a rivestire, al tempo stesso, la posizione di principale collaboratore fiduciario del Sindaco? Non c’è qualche cosa che stride in tutto questo? Non c’è bisogno di ricondurre ad un disegno che tenga conto dei punti di frizione e di delicatezza?


Gli atti integrali della Giornata di studio possono essere scaricati dal sito della Prefettura di Bologna al seguente link.

venerdì 27 dicembre 2013

Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione - La relazione del Segretario Generale del Comune di Albano Laziale


Il collega Adriano Marini, Segretario Generale presso il Comune di Albano Laziale, ha provveduto in data odierna a presentare la relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012.

E’ possibile scaricare   la relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Albano Laziale.


Appare utile ricordare il comunicato, in merito alla tempistica del predetto adempimento, emesso dalla Funzione Pubblica segnalato in un precedente post.

DDL DELRIO - LA GIOIA DELL'UNCEM ED UNA MIA GRANDE PERPLESSITA'

Sul sito internet dell’UNCEM è stata inserita il 23 dicembre una news, che con toni entusiastici, è titolata “Ddl Delrio: ripristinata la democrazia nei piccoli comuni”. La notizia inizia in questi termini:

“Accolte negli emendamenti all’articolato molte delle proposte fatte nei mesi scorsi dall’Uncem. Semplificati i procedimenti per la nascita delle Unioni di Comuni e i processi per le fusioni nei Consigli comunali dei piccoli Comuni, con meno di 3000 abitanti, tornano due assessori. E il numero dei Consiglieri, oltre al sindaco, sarà di dieci. I Comuni al voto a maggio 2014 potranno beneficiare della norma inserita la notte scorsa nel disegno di legge nazionale sugli enti locali,varato dalla Camera dei Deputati e ora all’esame del Senato. “Una necessaria restituzione di rappresentanza al territorio – afferma Lido Riba, presidente Uncem Piemonte – Avevamo fatto precisi emendamenti al testo originario del Ministro Delrio. Chiedevamo che venissero eliminate le scellerate norme delle finanziarie del 2011 e del 2012 che sopprimevano di fatto la democrazia. I primi risultati sono arrivati questa notte, con l’ampliamento dei Consigli comunali (12 Consiglieri e 4 assessori nei Comuni che hanno fra i 3000 e i 10000 abitanti; 10 Consiglieri e 2 assessori nei Comuni fino a 3000 abitanti) e lo snellimento delle procedure per la nascita delle Unioni di Comuni. L’Italia si allinea a quanto hanno fatto negli anni scorsi Stati europei come Germania e Francia, dove sono stati mantenuti i piccoli Comuni, ma questi si sono uniti per gestire le funzioni e i servizi ai cittadini in forma associata. In Piemonte lo stiamo facendo e il sistema associazionistico con storia quarantennale delle Comunità montane ci aiuta a crescere nei processi di trasformazione ed efficienza richiesti” (l’intero comunicato si può leggere al seguente link).

In un articolo pubblicato sul Sole24ore del 24 dicembre si pone in risalto che con questa nuova norma ci saranno 26.000 politici in più nei piccoli comuni.

Domanda: se i piccoli comuni perderanno la quasi totalità delle funzioni, che dovranno necessariamente essere associate, a cosa serve questo esercito?


Un ringraziamento a chi sarà in grado di spiegarlo.

mercoledì 25 dicembre 2013

DDL DELRIO - LO STUPORE E LA FERMA CONTRARIETA' DELL'UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Con una nota del 24 dicembre il Segretario Nazionale dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali ha espresso forte contrarietà per la norma contenuta nel DDL Delrio che riguarda i Segretari delle Unioni dei Comuni. Come già illustrato in un post di qualche giorno fa, modificando la precedente impostazione, la versione definitiva approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati, prevede l’introduzione, dopo il comma 5-bis dell'art. 32 del D.lgs. 267/2000, del seguente comma:
 « 5-ter. Il Presidente dell’unione dei comuni può avvalersi, per specifiche funzioni che lo richiedano, del segretario di un Comune facente parte dell’Unione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell’articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni»
Nella nota a firma del Segretario Nazionale Alfredo Ricciardi è possibile leggere, tra l’altro “L’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali esprime il proprio stupore, e la propria ferma e completa contrarietà a questa decisione, lo si ripete, presa all’ultimo momento, e che va in completa, immotivata e dannosa controtendenza rispetto all’esigenza di avere negli enti locali una figura di garanzia e coordinamento complessivo, reclutata con pubblico concorso, a presidio della legalità e del buon andamento.

Al seguente link è possibile leggere la nota integrale.

martedì 24 dicembre 2013

DDL DELRIO - ANCI, FINALMENTE UN PRIMO SIGNIFICATIVO PASSO IN AVANTI

L'Anci esprime la propria soddisfazione per l'approvazione da parte della Camera dei Deputati del DDL Delrio, focalizzando l’intervento esclusivamente sulla riforma delle Province e delle Città metropolitane.
“Con l’approvazione da parte della Camera del disegno di legge sull’istituzione delle Città metropolitane, la riforma delle Province e il riassetto del sistema dei Piccoli Comuni si e’ centrato un primo obiettivo’’. E’ quanto dichiara Giorgio Orsoni, Sindaco di Venezia e Coordinatore ANCI Città metropolitane che rileva come ‘’dopo decenni di dibattiti, iniziative naufragate, si comincia ad intravedere una prospettiva innovativa che potrà consentire di mettere il nostro Paese e il sistema istituzionale al passo con gli altri Paesi avanzati’’.
‘’Un ringraziamento – aggiunge - va al Ministro Delrio per la determinazione e l’impegno e per aver sostenuto un modello originale di Città metropolitana che l’ANCI ha promosso da tempo, quale ente di coordinamento a supporto degli altri Comuni con un ruolo di guida e servente del Comune Capoluogo’’.
“Dopo la pausa festiva – dichiara Virginio Merola, Sindaco di Bologna e Responsabile ANCI affari istituzionali – e’ necessario che il Senato avvii l’esame del provvedimento per l’approvazione definitiva in modo da rispettare i tempi stabiliti’’.
“Da anni il Parlamento – sottolinea - non esaminava un disegno di legge di carattere organico che ridisegna l’assetto istituzionale degli Enti locali con una valorizzazione strategica del sistema dei Comuni all’insegna degli obiettivi della semplificazione burocratica, della razionalizzazione dei costi e del miglioramento dei servizi ai cittadini. Questa e’ la dimostrazione che la politica può cambiare, che le Istituzioni possono dare risposte concrete: circa 5 mila amministratori locali in meno ma soprattutto una sinergia innovativa nella gestione amministrativa. I sindaci insieme agli amministratori comunali decidono insieme anche le scelte migliori per i propri territori e le comunità. Un nuovo corso e l’ANCI – conclude Merola – continuerà il proprio impegno per modernizzare il Paese a partire dai Comuni, da sempre avamposto dell’innovazione”. (Il link al comunicato)

lunedì 23 dicembre 2013

Abolizione Province e Unioni dei Comuni - La norma sui Segretari viene stravolta in prima lettura alla Camera dei Deputati

La Camera dei Deputati  ha approvato il disegno di legge  “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” metropolitane con 277 voti favorevoli 11 contrari. Il Disegno di legge passerà ora all’esame del Senato.

In merito alle disposizioni riguardanti il Segretario comunale, modificando la precedente impostazione, già illustrata in un post di qualche giorno fa, si prevede l’introduzione, dopo il comma 5-bis dell'art. 32 del D.lgs. 267/2000, del seguente comma:
 « 5-ter. Il Presidente dell’unione dei comuni può avvalersi, per specifiche funzioni che lo richiedano, del segretario di un Comune facente parte dell’Unione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell’articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni»


Saitta (Upi): ''Per ora è solo un annuncio'' Il presidende dell'Upi Antonio Saitta a Radio Capital interviene sulla riforma delle Province spiegando che le "norme sono confuse, molti dipendenti rischiano il posto"