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lunedì 30 dicembre 2013

Intervento del Prof. Vandelli sulle trasformazioni della figura del Segretario Comunale a seguito delle normative sui controlli interni e sull'anticorruzione

Sono stati pubblicati gli atti della Giornata di studio svoltasi il 28 gennaio 2013 presso la Prefettura di Bologna dal titolo “Il rafforzamento dei controlli negli enti locali e il nuovo ruolo dei segretari, dei direttori e dei responsabili dei servizi finanziari dopo il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174”.

Oltre agli interessanti interventi di Gaetano Scognamiglio (Rafforzamento dei controlli interni, anticorruzione e nuova governance locale), di Luca Uguccioni (Le nuove tipologie di controllo interno nelle prime soluzioni organizzative, con particolare riguardo al controllo successivo di regolarità amministrativa, anche in rapporto alle previsioni della legge 190/2012) e di Tiziano Tessaro (I rapporti con i controlli esterni, le responsabilità e le sanzioni), di particolare interesse si presentano le conclusioni svolte dal Prof. Luciano Vandelli (Controlli e prospettive di riforma delle amministrazioni locali: considerazioni conclusive). In particolare, il Prof. Vandelli si sofferma ad analizzare (pag. 69 e 70) le trasformazioni riguardanti la figura del segretario comunale connesse alle normative in materia di controlli ed in materia di anticorruzione, analisi di seguito riportate:

Determinante, poi, risulta la funzione della dirigenza e, in particolare, il ruolo del segretario comunale e provinciale. Il segretario, come emergeva dalla relazione di Luca Uguccioni, si trova in una posizione centrale e, al tempo stesso, assai peculiare. In realtà, se un tempo si diceva che il segretario “ha due cappelli”, da un lato quello che gli dava l’investitura da parte dello Stato, con un collegamento diretto con il Prefetto, dall’altro quello che gli conferiva la collocazione funzionale nell’ambito del Comune e della Provincia, ormai di cappelli il segretario ne porta tanti: anzi, questi cappelli, nella fase recente hanno una tendenza a moltiplicarsi, rendendo arduo capire qual è la vera vocazione e il mestiere di segretario, temi naturalmente determinanti per capire poi la tipologia delle professionalità più opportune e adeguate. A questa moltiplicazione corrispondono concezioni di fondo diverse, che nella esperienza dell’evoluzione svoltasi negli scorsi anni possiamo – tagliando con l’accetta – sintetizzare nella posizione del segretario garante, per un verso, e nella figura del segretario-manager, dall’altro, con diverse connotazioni e diverse conseguenze. Sollevando il dubbio di fondo della perdurante utilità del punto di equilibrio tra contrapposte tendenze e impostazioni che venne conseguito all’epoca delle riforme Bassanini, alla fine degli anni Novanta, tra le istanze autonomistiche, particolarmente legate all’affermazione dell’elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia e, sull’altro versante, dalle preoccupazioni e rivendicazioni di un organo garante a servizio di tutti gli organi e dell’ordinamento, in posizione essenzialmente imparziale. In sostanza, il compromesso allora conseguito si basava, come è noto, su una garanzia di professionalità, affidata all’inserimento in un albo specifico, e dall’altro lato nella scelta da parte del Sindaco e del Presidente della Provincia, con scadenza alla fine del mandato, in una sorta di spoil system “all’italiana”; che non è propriamente uno spoil system ma che di quel sistema riproduce alcuni tratti. A questo schema, si è aggiunta poi la possibilità di sommare nella figura del segretario sia il ruolo che gli spetta per legge sia quello, volontariamente attribuitogli dal
Sindaco o dal Presidente della Provincia, di direttore generale e, dunque, di responsabile  manageriale della gestione dell’ente e delle relazioni con la dirigenza.
In questi termini, la figura del segretario ne è risultata trasformata: con aspirazioni nuove e nuove debolezze: bene espresse dalle tensioni tra pulsioni e istanze di stabilizzazione (a chi può far piacere trasferirsi ogni cinque anni, cambiando i contesti e le abitudini di vita delle famiglie, le scuole dei figli, le frequentazioni, ecc.?), da un lato, e le aspirazioni ad esercitare e a potenziare un ruolo manageriale. Curiosamente di queste contraddizioni si parla poco, nel dibattito corrente sui temi di revisione dell’ordinamento. Eppure, si tratta, a mio avviso, di un tema assi rilevante, come ben sottolinea la normativa recente, particolarmente in tema di controlli, come configurati da ultimo nel decreto n. 174, e in tema di misure di prevenzione della corruzione, secondo quanto stabilito ora dalla disciplina anticorruzione.
La legge n. 190 riflette un tipo di visione, un profilo, una concezione del segretario comunale. Concezione che pone in evidenza un dubbio: una volta che il segretario metta quel cappello, tendenzialmente di garante della legalità e della correttezza dell’amministrazione a vantaggio di tutti, maggioranza e opposizioni, e nell’interesse complessivo dell’ordinamento, riesce anche contemporaneamente a porsi come motore dell’attuazione del programma di governo del Sindaco? Il segretario comunale riesce ad essere il punto di riferimento che garantisce tutti i consiglieri di qualunque provenienza, siano di qualunque colore e di qualunque posizione rispetto alla gestione del Sindaco e a rivestire, al tempo stesso, la posizione di principale collaboratore fiduciario del Sindaco? Non c’è qualche cosa che stride in tutto questo? Non c’è bisogno di ricondurre ad un disegno che tenga conto dei punti di frizione e di delicatezza?


Gli atti integrali della Giornata di studio possono essere scaricati dal sito della Prefettura di Bologna al seguente link.

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