L'art. 1 comma 1, lett. d) del Dl. 32/2019 modifica il comma 5 dell’articolo 31 del Codice, attribuendo al regolamento unico di attuazione del Codice - in luogo delle linee guida emanate dall’ANAC - il compito di definire:
- la disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del Responsabile unico del procedimento (RUP), sui presupposti e sulle modalità di nomina, e sugli ulteriori requisiti di professionalità, rispetto a quanto disposto dal Codice in relazione alla complessità dei lavori;
- l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.
La lettera d) stabilisce, inoltre, che fino alla data di entrata in vigore del citato Regolamento, si applica, in merito alle funzioni del RUP, la disposizione transitoria prevista dal nuovo comma 27-octies dell’art. 216 del Codice, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. mm), n. 7), del decreto-legge in esame, e dunque dalle linee guida n. 3 dell’Anac.
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