L'articolo 1, comma 1, lettera g), del DL 32/2019, modifica il comma 4 dell’art. 37 del Codice, che disciplina gli acquisti effettuati dai comuni non capoluogo di provincia, prevedendo che le modalità di acquisizione contemplate dal medesimo comma non siano più obbligatorie (come stabilito dal testo previgente) ma facoltative.
Nel testo previgente, si prevede che qualora la stazione appaltante sia un comune non capoluogo di provincia (ferme restando le facilitazioni previste dai commi 1 e 2 per gli acquisti di importo contenuto), lo stesso procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento. c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta. Il mutamento dell’obbligo in facoltà avviene attraverso la sostituzione del termine “procede” con l’espressione “può procedere direttamente e autonomamente oppure” (con le modalità già contemplate finora). La norma in esame appare quindi finalizzata a consentire ai piccoli comuni (non capoluogo di provincia) di operare in modo autonomo anche per acquisizioni di forniture e servizi di importi elevati, in alternativa al ricorso alle modalità previste dal citato comma 4 (ossia ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento, o ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge n. 56 del 2014).
Fonte: Dossier del Servizio Studi di Camera e Senato (pag. 27).
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