Le voci che vanno in deroga al tetto del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa sono individuate in modo non estensivo dai pareri della sezione autonomie della Corte dei Conti e della Ragioneria Generale dello Stato. Solo le risorse di parte stabile non utilizzate possono essere portate in economia nel fondo dell’anno successivo e, in caso di mancata costituzione dello stesso, solamente esse possono essere utilizzate nell’anno successivo come somme aventi specifica destinazione. Sono queste le più recenti indicazioni che arrivano dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla sezione di controllo della Corte dei Conti del Lazio sulla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Il fondo per la contrattazione decentrata.
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