La procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 non è limitata ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato ma va estesa anche alle tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale l’ampio riferimento alle varie tipologie di contratti di lavoro flessibile, di cui al comma 2 del cit. art. 20, può ricomprendere i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e anche i contratti degli assegnisti di ricerca (1).
(1) Ha chiarito il Tar che l’art. 20, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 è consonante con il principio sostanzialistico di assimilazione delle prestazioni svolte sulla base di un formale contratto di lavoro con quelle svolte invece sulla base di un contratto di assegno di ricerca, il quale in realtà configura comunque una prestazione d’opera contrassegnata da elementi di subordinazione, dalla continuità ed esclusività delle prestazioni e dall’impiego di mezzi ed attrezzature nella disponibilità del datore di lavoro nonché nella natura fissa della retribuzione, corrisposta oltretutto a cadenza determinate, solitamente mensili e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione del datore di lavoro e l’assoggettamento al potere direttivo di questi. Indici tutti che la giurisprudenza ha sempre richiesto onde qualificare un rapporto asseritamente autonomo o di collaborazione, come invece celante una sostanziale subordinazione.
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