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martedì 23 ottobre 2018

La Sezione Autonomie sugli aumenti contrattuali: sono fuori dai limiti di incremento del salario accessorio (Del. n. 19/2018)

In un precedente post dal titolo La Sezione Autonomie si pronuncerà sull’applicazione del tetto di spesa per il salario accessorio agli aumenti contrattuali previsti dal CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 avevamo dato conto del contrasto interpretativo insorto tra le sezioni regionali della Corte dei conti in merito alla seguente questione: “se gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 19/2018 del 18/10/2018,  enuncia il seguente principio di diritto: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.
Sia consentito riportare le conclusioni di un mio articolo (con accesso per gli abbonati) Gli incrementi alle risorse decentrate previsti dal CCNL Funzioni locali sono fuori dai limiti economici previsti per le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale? pubblicato sulla Gazzetta degli enti locali del 10 luglio 2018 a seguito della nascita del contrasto interpretativo "Tra le due soluzioni opposte, a parere di chi scrive, non pare esservi dubbio che la posizione assunta dalla Sezione Lombardia sia da ritenere più corretta, quantomeno in quanto rispettosa della decisione della Sezione di controllo emessa in sede di certificazione dell’ipotesi di contratto. Sarebbe paradossale che risorse contrattuali stanziate a livello nazionale, siano soggette a limiti ulteriori rispetto a quelli derivanti dall’utilizzo delle risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica.
Rimangono forti dubbi, più volte avanzati, sulla bontà di tale sistema di controllo collaborativo, che il più delle volte crea difficoltà interpretative ed operative per gli operatori, anche dove non ce ne sarebbe motivo. Questa è uno di quelle".
Si riporta il passaggio motivazionale più rilevante della deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 19/2018:
"In disparte qualsiasi disquisizione sulla portata precettiva che si voglia attribuire alle dichiarazioni congiunte apposte ai contratti collettivi, la cui interpretazione esula dalla funzione consultiva della Corte dei conti, al pari dell’interpretazione sul contenuto delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro (cfr.: SS.RR. deliberazione n. 50/CONTR/2010), l’analisi della normativa di riferimento, quale sopra evidenziata, in uno con le rappresentate finalità perseguite dalle richiamate disposizioni -norma vincolistica di coordinamento della finanza pubblica e contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto volto al superamento del “congelamento” della dinamica retributiva – depongono per la condivisione dell’approdo ermeneutico cui è pervenuta la Sezione remittente.
Valore dirimente, ai fini della risoluzione della questione proposta, è dato dalla circostanza che le predette poste suscettive di incrementare stabilmente il “Fondo risorse decentrate” trovano la loro copertura nell’ambito delle risorse già destinate ai rinnovi contrattuali dai documenti di finanza pubblica e, di conseguenza, essendo già state quantificate in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, non determinano effetti finanziari (Cfr. art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e art. 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Trattasi, in altri termini, di risorse incrementative definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, di talché per esse non si rilevano i presupposti per la sottoposizione alle finalità proprie della norma vincolistica limitativa dell’espansione della spesa di personale
Diversamene opinando, verrebbero ad essere vanificate le finalità stesse sottese al superamento del “congelamento” della dinamica retributiva, di cui si è già detto".

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