La Corte dei conti, sez. Lombardia, 25 luglio delibera n. 221/2018 in merito agli incrementi previsti dall’art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, ritenendo motivatamente di confermare il proprio precedente orientamento in ordine alla non soggezione di tali incrementi al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, la Sezione sottopone al Presidente della Corte dei conti la valutazione sull’opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie o alle Sezioni riunite in sede di controllo, ai sensi dell’art. 6 comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, la seguente questione: “se gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.
L’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 dispone che, nelle more di quanto previsto dal comma 1 della medesima disposizione (percorso di omogeneizzazione dei trattamenti retributivi dei dipendenti pubblici), a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.
Il contrasto interpretativo è nato a seguito dei seguenti pareri:
- Corte dei conti, sezione Puglia, deliberazione n. 99/2018, che aveva ritenuto soggetti ai limiti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 anche gli incrementi del fondo per il salario accessorio di cui all’art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018;
- Corte dei conti, sezione Lombardia, deliberazione n. 200/2018, che aveva ritenuto NON soggetti ai limiti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 gli incrementi del fondo per il salario accessorio di cui all’art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018.
La soluzione della sezione Lombarda sembrava più corretta, in quanto rispettosa della decisione della Sezione di controllo emessa in sede di certificazione dell’ipotesi di contratto. Sarebbe paradossale che risorse contrattuali stanziate a livello nazionale, siano soggette a limiti ulteriori rispetto a quelli derivanti dall’utilizzo delle risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica. Infatti, la Corte dei conti in sede di certificazione dell’ipotesi di contratto, avvenuta con la deliberazione assunta a Sezioni riunite in sede di controllo (delibera n. 6/SSRRCO/CCN/18), aveva affermato: “In merito agli incrementi al Fondo risorse decentrate previsti dalla lettera a) dell’art. 67, comma 2 (aumenti determinati dal Ipotesi contrattuale), si dà atto della dichiarazione congiunta, oggetto di specifico errata corrige all’Ipotesi in esame, tendente a precisare che tali nuovi oneri “in quanto derivanti da risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettabili ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”.
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