Il TAR Milano precisa che sebbene l’art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006 indichi il termine di sessanta giorni dal momento in cui diviene definitiva l'aggiudicazione per la stipula del contratto, tale termine non ha natura perentoria, né alla sua inosservanza può farsi risalire un’ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege della pubblica amministrazione; le conseguenze che derivano in via diretta dall’inutile decorso del detto termine sono: da un lato, la facoltà dell’aggiudicatario, mediante atto notificato alla stazione appaltante, di sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto, dall’altro, il diritto al rimborso delle spese contrattuali documentate, senza alcun indennizzo.
Qui il link alla sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1700 del 16 luglio 2018.
Nessun commento:
Posta un commento