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domenica 18 dicembre 2016

Sorpresa: le indennità di funzione sono fuori dal calcolo dell'invarianza di spesa della Legge Delrio (Corte dei Conti, Sez. Autonomie, n. 35/SEZAUT/2016/QMIG)

La Legge Delrio ha "aumentato" il numero degli amministratori dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, preoccupandosi di normare gli effetti “a legislazione vigente” sugli oneri derivanti dalla rimodulazione prevista dal precedente comma, disponendo: “I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti”. Al comma in oggetto, l’articolo 19, comma 1, lettera d), del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, ha aggiunto: "Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico".
In sede di applicazione pratica dell’art. 1, comma 136, al fine di determinare l’invarianza della spesa, è sorto il problema se la citata invarianza debba essere affermata in relazione alla spesa teorica (in base, quindi, alle somme astrattamente spettanti agli amministratori) oppure in relazione alla spesa storica (in base, invece, alle somme effettivamente erogate anche in considerazione di specifiche vicende relative alla persona degli amministratori). 

Una differenza significativa tra i due termini di riferimento potrebbe verificarsi, ad esempio, in caso di riduzione volontaria (parziale o totale) nei confronti di un precedente amministratore, oppure per condizioni soggettive del medesimo quali, ad esempio, la decurtazione dell'indennità di funzione disposta ex art. 82, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel caso di mancata opzione per l’aspettativa dal rapporto di lavoro dipendente.
Su tale aspetto la Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Lombardia (Del. n. 234/2016/QMIG), ha sollecitato un intervento della Sezione Autonomie, rilevando un contrasto interpretativo tra l’orientamento elaborato dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia, recepito dalla stessa Sezione Lombarda, che tendeva a considerare quale parametro di riferimento la spesa in concreto erogata, complessivamente sostenuta dall’ente a titolo di oneri connessi con lo svolgimento dell’attività politica e quello elaborato dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio che ha ritenuto che il limite complessivo debba essere rapportato all’indennità massima teorica prevista per il comune in relazione alla propria classe demografica, prescindendo da ulteriori e concrete vicende soggettive.

Secondo la Sezione Autonomie, che si è pronunciata con deliberazione n.  deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG, non vi sarebbe tale contrasto, ma addirittura si riscontrerebbe una tendenziale concordanza tra le posizioni assunte dalle varie Sezioni regionali nella valutazione differenziata degli oneri derivanti dalle spese per le indennità di funzione del sindaco e degli assessori rispetto agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali (gettoni di presenza dei consiglieri di cui all’articolo 82 del TUEL, rimborsi delle spese di viaggio, spese per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali ecc) ben delimitate dall’art. 1, comma 136 della legge n. 56 del 2014 e la cui disciplina complessiva è contenuta nel Titolo III, parte IV del TUEL. Nel primo caso (indennità di funzione) si tratta di costi di natura fissa mentre, nel secondo (gettoni di presenza dei consiglieri ed altre spese), di costi di natura variabile.
Dopo aver effettuato questa distinzione, la Sezione Autonomie ricostruisce una diversa disciplina giuridica per le due fattispecie:
  • il principio di invarianza di spesa di cui all’art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all’espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica (punto 2 del deliberato);
  • gli oneri derivanti dalle spese per le indennità di funzione del sindaco e degli assessori non sono oggetto di rideterminazione e spettano nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all’art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005 (punto 4 del deliberato).
La deliberazione mi lascia fortemente perplesso come ho avuto modo di illustrare in un articolo pubblicato sulla Gazzetta degli enti locali di giovedì 15 dicembre dal titolo Invarianza della spesa di cui alla Legge Delrio: le indennità di funzione sono fuori dal calcolo.

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