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martedì 15 aprile 2014

Indennità di funzione al Vicesindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e riforma Delrio

Di recente il Ministero degli Interni ha reso un parere in risposta ad un quesito sulla spettanza o meno dell'indennità di funzione del vicesindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, con riferimento alla normativa previgente rispetto alla legge Delrio. La L. 56/2014 ha reintrodotto la Giunta comunale nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, dopo che con il D.L. n. 138/2011, convertito con L. n. 148/2011, nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti era esclusa la possibilità di nomina degli assessori, risultando attribuite esclusivamente la sindaco le competenze della giunta comunale. Il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale UTG e Autonomie Locali, con circolare n. 2379 del 16 febbraio 2012, aveva chiarito che “le esigenze di armonizzazione complessiva del sistema ordinamentale e di salvaguardia del funzionamento dell'ente locale comportano la necessaria presenza del vicesindaco per l'esercizio delle indefettibili funzioni sostitutive che l'art. 53 assegna a tale figura che dovrà, pertanto, essere nominata tra i consiglieri eletti”. Con il parere del 17 febbraio 2014, avente ad oggetto "Amministrazione comunale di XXXXXX (ab. 455). Indennità di funzione al vicesindaco. Quesito", il Ministero conclude ritenendo "che all'amministratore che espleta le funzioni del vicesindaco non sia dovuta la corresponsione di alcuna indennità di funzione".

Per completezza si ricorda che l’art. 1, comma 135, della L. 56/2014, ha previsto, per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, che il numero massimo degli assessori è stabilito in due, mentre per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti il numero massimo di assessori è stabilito in quattro. I comuni interessati dalla disposizione di cui al citato art. 1, comma 135, della L. 56/2014 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti (art. 1, comma 136, della L. 56/2014). Si tratta di un vero e proprio obbligo normativo che grava sui comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, come precisato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento Affari interni e territoriali, con comunicazione ai Prefetti n. 4019 del 4.04.2014 (si veda il precedente post "Legge n. 56/2014 (cd legge Delrio): circolare del Ministero dell'Interno sull'applicazione del provvedimento nei Comuni").

Appare evidente che nella rideterminazione degli oneri per gli amministratori, per adempiere all'obbligo normativo contenuto nella Legge Delrio, i comuni interessati dovranno tenere conto della posizione del Ministero degli interni in ordine alla non spettanza, a seguito dell D.L. n. 138/2011, convertito con L. n. 148/2011, dell'indennità al Vicesindaco.

Si veda in argomento anche "Il ministero dell'Interno spiega indennità di carica e di fine mandato" di Gianluca Bertagna e Monica Catellani.

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