(Per l'interesse che riveste la tematica in questi giorni, a seguito del rinnovo di alcune amministrazioni locali, si ripubblica un post del 18/10/2014)
Risposta del Ministero dell'Interno (Class. n.15900/TU/00/82 del 14 ottobre 2014) ad un quesito formulato da un comune in merito alle nuove regole per la quantificazione delle indennità per gli amministratori dopo la Legge Delrio (Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000).
Risposta del Ministero dell'Interno (Class. n.15900/TU/00/82 del 14 ottobre 2014) ad un quesito formulato da un comune in merito alle nuove regole per la quantificazione delle indennità per gli amministratori dopo la Legge Delrio (Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000).
Si fa riferimento alle richieste formulate dal comune in oggetto, trasmesse da codesta Prefettura con nota del 29 luglio 2014, con le quali sono richiesti chiarimenti in merito alla posizione degli assessori alla luce della Legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché alla quantificazione dell’indennità da corrispondere al vicesindaco.
Viene rappresentato che, a seguito delle disposizioni introdotte dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 è stata nuovamente introdotta nei comuni fino a 3000 la presenza di due soli assessori e pertanto, si chiede di conoscere se sia possibili attribuire agli stessi un’indennità parametrata rispetto a quella spettante per il sindaco.
Al riguardo si richiamano le circolari del 4 e 24 aprile u.s. di questo Dipartimento, con la quale sono stati approfonditi alcuni aspetti applicativi della Legge 7 aprile 2014, n. 56.
Nelle menzionate circolari, nel rappresentare che l’art. 1, comma 135, della citata legge ha modificato la composizione del numero dei componenti delle giunte e dei consigli comunali negli enti fino a 10.000 abitanti, viene precisato che la figura del vicesindaco dovrà essere individuata nell’ambito dei due assessori previsti dalla richiamata normativa, che avranno diritto ad una indennità di carica parametrata a quella del sindaco.
All’assessore che sarà incaricato di sostituire il sindaco, spetterà, per il solo periodo in cui sarà designato ad esercitare le funzioni vicarie, l’indennità di funzione pari a quella spettante al sindaco, nonché i permessi relativi di cui all’art. 79 del decreto legislativo n. 267/22000.
Si osserva, al riguardo, che l’art.5, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 dispone che chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.
Si richiama inoltre l’art. 136 della citata Legge 56/2014 il quale dispone, per i comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135, tra i quali rientra il comune di ……., che gli stessi provvedano a rideterminare, con propri atti, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali fermo restando il principio dell’invarianza di spesa sancito dallo stesso art. 136.
In argomento si vedano anche:
- Il principio di invarianza della spesa nella determinazione indennità amministratori locali;
- Indennità di funzione al Vicesindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e riforma Delrio;
- Nuove FAQ sull'applicazione della L. 56/2014 (Legge Delrio): la rideterminazione delle indennità per gli amministratori;
- la Guida per gli amministratori locali pubblicata da Cittalia (Fondazione ANCI ricerche) e Anci Lazio a pag. 68 e seguenti (guida scaricabile gratuitamente al seguente link).
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