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sabato 8 ottobre 2016

L'UNSCP sulla riforma della dirigenza (6): sull’obbligo di conferire l’incarico di Dirigente Apicale esclusivamente a Dirigenti di Ruolo e sulla inammissibilità di ricorso a Dirigenti a contratto ex art. 110 D.Lgs. n. 267/2000


L'Unione nel proprio documento prende posizione decisamente critica rispetto ad un passaggio del documento ANCI che ritiene di dover procedere ad "un’attenta valutazione circa l’opportunità di prevedere che il dirigente apicale possa essere nominato anche con il ricorso alla disciplina dell’art. 110 TUEL, nel rispetto delle limitazioni percentuali e procedurali ivi stabilite".
Questa la posizione dell'Unione sul punto:
Sempre per dovere di chiarezza, si evidenzia che, correttamente, lo schema di Decreto prevede che l’incarico di Dirigente Apicale possa essere conferito esclusivamente ai Dirigenti appartenenti ai Ruoli della Dirigenza.

In relazione al motivo per il quale non sia assentibile il ricorso a Dirigenti privati a contratto ex art. 110 del D.Lgs. n. 267, si rammenta che:
1)    in tal senso è vincolante la specifica previsione contenuta all’art. 11, comma 1, lett b), n. 4), della Legge di Delega, laddove prevede “l’attribuzione alla dirigenza di cui al numero 3) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa”, essendo la dirigenza del numero 3 quella del Ruolo degli Enti Locali;
2)    La ratio sta nel fatto che nella funzione apicale è compreso, appunto, anche il compito di “controllo della legalità dell'azione amministrativa”, che certamente appare incompatibile con un suo conferimento a dirigenti a contratto di cui all’art. 110;
3)    Ulteriore riprova né è che, in corretto adempimento a specifica previsione della Legge Delega, lo schema di Decreto all’art. 9, che introduce l’apposito art. 27-bis in materia di Dirigente Apicale prevede che nei soli Enti ove sia nominato, in alternativa al Dirigente Apicale, un Direttore Generale, la funzione di controllo della legalità dell’azione amministrativa debba essere affidata ad un Dirigente appartenente a uno dei Ruoli della dirigenza.
Ne deriva che tale impostazione non solo è corretta, ma è anche immodificabile essendo già vincolante a monte la disciplina della Legge Delega.
Sulla possibilità di conferire l’incarico di Dirigente Apicale indifferentemente a Dirigenti dei tre Ruolo e sul rapporto con la previsione specifica contenuta in senso opposto nella Legge Delega
Come innanzi evidenziato la Legge di Delega, all’art. 11, comma 1, lett b), n. 4), prevede “l’attribuzione alla dirigenza di cui al numero 3) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa”, essendo la dirigenza del numero 3 quella del Ruolo degli Enti Locali.
La Legge di Delega non prevedeva, quindi, la possibilità di incaricare dirigenti indifferentemente appartenenti a tutti i Ruoli, come viceversa previsto nello schema di Decreto.
Considerando tuttavia che l’impianto generale, anche della Legge Delega stessa, intende consentire a tutti i Dirigenti di partecipare a tutti gli interpelli, la previsione di cui alla Legge Delega di assegnazione delle funzioni apicali ai Dirigenti del Ruolo degli Enti Locali potrebbe dirsi adempiuta in modo integrato con il resto dell’impianto complessivo ove si preveda che agli interpelli l’appartenenza al Ruolo degli Enti Locali costituisca titolo preferenziale, ovvero in alternativa che sia possibile nominare Dirigenti degli altri Ruoli solo in caso di mancata individuazione dopo un primo interpello riservato ai Dirigenti del Ruolo degli Enti Locali.

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