Altra anomalia, che aggrava ulteriormente il salto nel buio sulla futura qualità professionale della Dirigenza Apicale, è la sottrazione della nomina del Dirigente Apicale alla disciplina della previa selezione da parte della Commissione competente. Se in più parti del Decreto è di fatto ben chiarito come il Dirigente Apicale sia un incarico di livello dirigenziale generale, a tale incarico deve allora applicarsi la disciplina sulla nomina prevista per tale tipologia di incarichi dirigenziali, e non si comprende la scelta opposta quando tale preselezione costituisce peraltro un punto di innovazione della riforma.
Sul punto occorre a monte segnalare una criticità che anche in questo caso riguarda il rapporto fra Legge Delega e schema di Decreto attuativo. La Legge Delega prevede, infatti, la preselezione ad opera delle competenti Commissioni “per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale”. Al contrario, nello schema di Decreto, nella versione proposta dell’art. 19-ter sono esclusi per le Amministrazioni statali gli incarichi di segretario generale dei ministri e dei ministeri, quelli di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali, quelli di livello equivalente. Tale esclusione, visto il tenore della Legge, appare in verità fuori delega, e quindi non assentibile. Ciò posto, l’esclusione è comunque disposta solo per le Amministrazioni dello Stato.
La natura di incarico di vertice per il Dirigente Apicale è fuori discussione, anche quando riguardi gli enti di minori dimensioni. Ne è una riprova assoluta la previsione che in tutti gli enti, e quindi anche appunto in quelli minori, l’incarico cessa se non rinnovato entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi, a prescindere dalla scadenza ordinaria dei quattro anni. Pertanto riteniamo che la preselezione debba applicarsi per tutte le nomine a dirigente apicale, in tutti gli enti, senza distinzione.
Vale la pena di evidenziare un altro elemento che rende la previsione della nomina senza previa preselezione del Dirigente Apicale un assurdo non coerente con le previsioni generali. Ovvero: un elemento di novità introdotto dal Decreto, a nostro avviso corretto e fondato, è che la possibilità di organizzare la struttura amministrativa in uffici dirigenziali ordinari e uffici dirigenziali generali, prima consentita solo per le Amministrazioni dello Stato, è allargata a tutte le Amministrazioni Pubbliche, e certamente alle Amministrazioni degli Enti Locali.
Ne consegue che, con riferimento agli Enti Locali di dimensioni medio grandi e grandi, i dirigenti titolari di quegli uffici generali che siano introdotti e previsti nella relativa organizzazione sarebbero nominati previa preselezione, ed il Dirigente Apicale, chiamato a coordinarli, no!
In definitiva non si chiede un procedimento di nomina “di favore” per i Dirigenti Apicali, al contrario si chiede che la disciplina sia omogenea con quella valida per le altre tipologie di incarichi equivalenti, e non di sfavore!
Solo in estremo subordine, fermo restando che nutriamo fortissimi dubbi sulla possibilità di derogare alla preselezione per un incarico che rientra a pieno titolo fra quelli di vertice citati nella legge delega, si potrebbe limitare la preselezione solo agli incarichi di Dirigente Apicale di Enti la cui organizzazione preveda uffici dirigenziali ordinari, laddove quindi il Dirigente Apicale sarebbe l’unico Dirigente Generale.
Nessun commento:
Posta un commento