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domenica 11 gennaio 2015

Soppressione AVCP e trasferimento delle funzioni all'ANAC: il piano di riordino proposto dal presidente Cantone e le novità del DL. 90/2014

L'art. 19 del DL. 90/2014 ha previsto la soppressione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, istituita nel 2006 con il varo del Codice degli Appalti.
Le sue funzioni ed i suoi compiti sono stati trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Entro la fine del 2014, il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha presentato al Governo un piano di riorganizzazione.
Il piano di riordino è predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 19, comma terzo, d. l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114.
Quest’ultima disposizione, in particolare, indica anche quello che deve essere il suo contenuto minimo e cioè quanto esso deve necessariamente prevedere:
a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per lo svolgimento delle funzioni e la confluenza del personale in servizio presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC), appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche in un unico ruolo con il personale della soppressa Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (di seguito AVCP);
b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;
c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento.
In realtà, ad una più attenta lettura dell’intero articolo e di quelli dedicati nel decreto legge all’ANAC, il piano non svolge una mera funzione di “riordino” ma consente la nascita di una nuova Autorità che non solo ha “fuso per incorporazione” le due precedenti (e cioè l’ANAC e l’AVCP) ma che ha soprattutto poteri e compiti diversi ed ulteriori che non sono affatto la mera somma di quelli del passato e che vanno, comunque, letti in logica di una chiara nuova funzione istituzionale, costituita dal contrasto alla corruzione
Qui il link al piano di riordino presentato dal presidente Cantone al governo con la precisazione che il piano acquista  efficacia  a  seguito dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri (art. 19, c. 4, DL. 90/2014).
In merito all'argomento si veda anche l'articolo di Maria Francesca Ciriello dal titolo Autorità indipendenti. AVCP e ANAC: le novità del d.L. 90/2014.
In questo blog, si vedano anche i precedenti post in merito ai nuovi poteri dell'ANAC a seguito del DL 90/2014:

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