No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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lunedì 12 gennaio 2015

Al Segretario comunale spetta il rimborso spese per l'accesso alle diverse sedi convenzionate nella misura prevista in convenzione (Corte Conti Lombardia del. n. 348/2014)

La Corte dei Conti, sez. di Controllo per la Lombardia, con delibera n. 348 del 9.12.2014 si è espressa sulla richiesta di un Comune in merito alla quantificazione del rimborso spese spettanti al Segretario comunale di una segreteria convenzionata. La domanda era la seguente: "le spese di viaggio sostenute dal segretario comunale convenzionato - che si sia recato nelle diverse sedi con il proprio mezzo di trasporto - siano rimborsabili e documentabili in base al costo chilometrico fornito dall'A.C.I., così come previsto nella convenzione approvata e concordata con gli altri comuni, ovvero soggiacciano alla disciplina vincolistica che ha previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute".
Questa la risposta della Sezione lombarda della Corte dei Conti:
"Sulla questione si registra l’orientamento reso dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 9/CONTR/11 del 7 febbraio 2014, alla luce della quale si è affermato che “l’art. 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunale e Provinciali non sia stato reso inefficace dall’entrata in vigore dell’art.6, comma 12 della legge n. 122 del 2010 stante la diversità della fattispecie. L’art. 6 della legge n. 122 del 2010 (di conversione del D.L. 78/2010) ha limitato le spese connesse al trattamento di missione, ossia ai trasferimenti effettuati per conto dell’amministrazione di appartenenza per l’espletamento di funzioni ed attività da compiere fuori dalla sede. Il rimborso previsto dall’art.45 comma 2 del CCNL intende sollevare il segretario comunale o provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni. L’art. 45, comma 3, ripartendo la spesa per suddetti trasferimenti tra “i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione” dimostra come tale onere assuma carattere negoziale e non possa ricondursi all’interno del trattamento di missione tout court.
Deve pertanto ritenersi che le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall’art.6 della legge n. 122 del 2010 non comportino l’inefficacia dell’art. 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunale e Provinciali inerente il rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata”.
In conformità a tale pronuncia e a prescindere dalle tesi prospettate dall’amministrazione istante nel caso in esame, la Sezione ribadisce che il rimborso delle spese spettanti al segretario titolare di segreterie convenzionate per l’accesso alle diverse sedi, sia disciplinato dalle norme contrattuali contenute nella convenzione medesima".

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