L’articolo 39 del DL. 90/2014, conv. in Legge n. 114/2014, definisce una nuova disciplina per la gestione delle criticità rilevate dal seggio di gara o dalla commissione giudicatrice nelle dichiarazioni prodotte dalle imprese per attestare il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del codice dei contratti pubblici, che si applica alle gare bandite dopo il 25 giugno.
In un precedente post abbiamo segnalato due articoli di dottrina, che approfondiscono il contenuto delle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nuova disciplina del soccorso istruttorio).
L'ANAC ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di Determinazione ‘Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163’. Tale determinazione si prefigge lo scopo di fornire guida ed assistenza alle stazioni appaltanti, nell’individuazione delle omissioni, incompletezze ed irregolarità sanabili con riferimento agli elementi e alle dichiarazioni che i concorrenti devono produrre in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara, riconducibili alle diverse categorie delle cause tassative di esclusione già oggetto di disamina nella Determinazione n. 4/2012, verificandone le disposizioni di riferimento ed evidenziandone il carattere di resistenza, ovvero di cedevolezza, rispetto alla nuova disciplina.
Data la rilevanza ed il carattere innovativo dell’argomento, l’Autorità ha deliberato di effettuare una consultazione degli operatori del mercato e delle amministrazioni coinvolte sul testo della futura determinazione.
I soggetti interessati possono far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro il 19 novembre p.v., ore 14.00, mediante la compilazione dell’apposito modello formato .pdf che, unitamente agli estremi identificativi del mittente, consente l’inserimento di un testo libero fino a 10.000 battute. I contributi pervenuti saranno pubblicati sul sito dell’Autorità, in forma non anonima, salvo che vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza.
Documento di consultazione: bozza di determinazione.
In argomento si veda l'articolo pubblicato su ItaliaOggi di Andrea Mascolini dal titolo Appalti, quando la forma è tutto.
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