No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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giovedì 23 gennaio 2014

L'esame del DDL Delrio al Senato. I forti dubbi dei costituzionalisti sulla riforma

Si è data notizia dell'inizio dell'esame in sede referente da parte della 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), del DDL Delrio “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, approvato dalla Camera dei deputati (Atto Senato n. 1212).
La Commissione ha ascoltato in audizioni informali anche alcuni costituzionalisti.
Sul sito internet del Senato sono stati ora pubblicati gli interventi fortemente critici, con riferimento alla compatibilità costituzionale del disegno di riforma delle Province, del
Prof. Marcello Cecchetti e del Dott. Daniele Trabucco.
In precedenza si erano segnalate le critiche e la richiesta effettuata dai giuspubblicisti di dar vita ad una riforma organica e razionale del sistema delle autonomie locali.
Si ricorda che nel DDL Delrio è prevista una norma sui Segretari delle Unioni dei Comuni oggetto di forte critica sulla stampa nazionale e che ha portato alla proclamazione dello stato di agitazione da parte dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali.
Nella giornata di oggi era fissato il termine alle ore 13.00 per la presentazione degli emendamenti da parte della 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), termine prorogato al 29 gennaio sempre alle ore 13.00.

martedì 21 gennaio 2014

Pubblicato il documento della Segreteria Nazionale dell'U.N.S.C.P. sulle ragioni dello stato di agitazione

In un precedente post abbiamo dato notizia della proclamazione dello stato di agitazione sindacale da parte della Segreteria Nazionale dell'U.N.S.C.P.

E' stato ora pubblicato il documento della Segreteria Nazionale che si è tenuta il 17 ed il 18 gennaio 2014.

La Segreteria Nazionale fa un espresso invito "a sensibilizzare sul territorio i referenti istituzionali sulla necessità di prevedere il Segretario nelle Unioni dei Comuni e di evitare che vi siano ipotesi di riforma improvvisate e incongrue sulla figura del Segretario che ne snaturino il ruolo di dirigente pubblico apicale dell’ente locale, chiamato a garantire il buon andamento e la direzione complessiva dell’attività, assicurando che risponda sia ai principi di legalità che a quelli dell’efficienza".

Il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016 del Comune di Ferentino

Il D.ls. 33/2013 ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l’istituto dell’accesso civico (art. 5). Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, modificando la disciplina recata dall’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV e è stata prevista la creazione della sezione “Amministrazione trasparente”, che sostituisce la precedente sezione “Trasparenza, valutazione e merito” prevista dall’art. 11, c. 8, del d.lgs. n. 150/2009. Nello specifico, la nuova sezione sarà articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell’allegato A del d.lgs. n. 33/2013. Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull’attuazione delle norme in materia di trasparenza.

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è delineato come strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, pur se ad esso strettamente collegato, considerato che il Programma “di norma” integra una sezione del predetto Piano. Il Programma triennale per trasparenza e l’integrità e il Piano triennale di prevenzione della corruzione possono essere predisposti altresì quali documenti distinti, purché sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i contenuti degli stessi. In ragione di questo stretto raccordo fra i due strumenti programmatori, che ogni amministrazione potrà realizzare secondo le proprie peculiarità organizzative e funzionali, discende l’opportunità che, a regime, il termine per l’adozione dei due atti sia lo stesso e cioè il 31 gennaio (art. 1, c. 8, legge n. 190/2012). In sede di prima applicazione la legge n. 221/2012 aveva disposto che il termine per l’adozione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione fosse il 31 marzo 2013. Nelle more dell’adozione del Piano nazionale anticorruzione, che costituisce la base per i singoli Piani triennali di prevenzione della corruzione, e in considerazione dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013 nonché dell’avvenuta adozione dei Piani della performance per il triennio 2013-2015, o di analoghi strumenti di programmazione, il termine per l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è il 31 gennaio 2014, salvo successive integrazioni al fine di coordinarne i contenuti con quelli del Piano triennale per la prevenzione della corruzione qualora entro quella data non sia stato adottato anche quest’ultimo.

Il collega Franco Loi ha provveduto ad inviare il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016 predisposto nel Comune di Ferentino.

Per ogni ulteriore informazione sull’adempimento si rinvia alla
Delibera n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” adottata dalla CIVIT.

lunedì 20 gennaio 2014

TAR LAZIO Latina sent. n. 17/2014 in tema di diritto di accesso in pendenza di indagini penali

Il T.A.R. Lazio, Sezione staccata di Latina con sentenza n. 17 del 16 gennaio 2014,  si è pronunciata in merito all'applicabilità della normativa in materia di diritto di accesso agli atti amministrativi in pendenza di indagini penali, qualora l'istanza di accesso riguardi una denuncia di reato.
Secondo il giudice amministrativo ai fini della valutazione dell’ammissibilità o meno dell’istanza ostensiva, debbono distinguersi tre ipotesi: a) quella in cui gli atti siano stati delegati dall’Autorità giudiziaria, nel qual caso l’ostensione non sarà possibile; b) quella in cui gli atti coincidano con le notitiae criminis poste in essere dagli organi comunali nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuite specificamente dall’ordinamento, nel qual caso, parimenti, l’ostensione non è possibile; c) quella in cui, infine, ci si trovi dinanzi ad atti di indagine e di accertamento, se del caso tradottisi in denunce all’Autorità giudiziaria, non compiuti dagli organi comunali nell’esercizio di funzioni di P.G., bensì nell’esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, nel qual caso non sussistono, per la giurisprudenza in esame, impedimenti ad ammettere l’accesso su tali atti.

L'Unione proclama lo stato di agitazione sindacale dei Segretari Comunali e Provinciali

La Segreteria nazionale dell'Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ha proclamato lo stato di agitazione sindacale della categoria contro il rischio che, sotto la spinta di "visioni estreme e contraddittorie fra loro, siano adottate previsioni di legge o ipotesi di riforma che investano in modo irrazionale la figura del Segretario, e pregiudichino irreparabilmente l’unitarietà del sistema amministrativo locale".




In merito all'O.d.g. presentato da alla Camera dei Deputati ad opera dei deputati della lega Nord Caon (primo firmatario), Invernizzi, Matteo Bragantini (odg. n. 9/1542-A/16) si rimanda, infine, al precedente post dal titolo "Due semplici domande all'On. Roberto Caon".

domenica 19 gennaio 2014

Il resoconto dell'Assemblea Regionale dell'U.N.S.C.P. del 18 dicembre 2013

Il giorno 18 dicembre ’13 a Valmontone, presso il Palazzo Doria Panfilj, si è svolta l’Assemblea sindacale dell’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali - Unione Regionale del Lazio. 

Al seguente link è possibile visionare il resoconto dell'Assemblea.

sabato 18 gennaio 2014

Due semplici domande all'On. Roberto Caon

Qualche giorno fa abbiamo dato notizia in un precedente post della presentazione di un ordine del giorno alla Camera dei Deputati ad opera dei deputati della lega Nord Caon (primo firmatario), Invernizzi, Matteo Bragantini (odg. n. 9/1542-A/16) volto a rendere facoltativa all'interno degli enti locali la figura del Segretario comunale. L’ordine del giorno prevede “coerentemente con la strategia di liberalizzazione delle professioni, di permettere all'amministrazione di valutare secondo propri criteri discrezionali di avvalersi anche di altre categorie professionali, accrescendo, allo stesso tempo, con un bagaglio culturale differenziato, lo standard di qualità nell'ambito lavorativo delle amministrazioni locali”



A prescindere dal fatto che il Segretario comunale svolge una funzione pubblica e non una professione, l’idea “simpatica” alla base di questo ordine del giorno è quella di equiparare persone appartenenti a categorie professionali diverse a coloro che hanno vinto un pubblico concorso, di particolare complessità, ed hanno effettuato sviluppi di carriera in base a percorsi e selezioni estremamente dure. Ovviamente la scelta di questi soggetti appartenenti ad altre categorie professionali dovrebbe essere “ampiamente discrezionale”. Il tutto ovviamente in barba all’art. 97 della Costituzione, in base al quale ai pubblici uffici si accede mediante concorso pubblico e ignorando qualsiasi principio meritocratico.



La cosa più incredibile è che il proponente, On. Caon, nella seduta del 24 ottobre 2013, in un intervento nel corso dell’esame del “Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 101 del 2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” (A.C.1682-A) ebbe testualmente ad affermare: “Signor Presidente, il nostro Paese ha bisogno di una scossa. La scossa viene data anche riconoscendo la meritocrazia. Se vogliamo rimanere al passo con gli altri Paesi, dobbiamo far sì che chi merita sia riconosciuto, e non sempre cercare di fare come abbiamo fatto con gli anni, quei passaggi che poi portano al discredito della pubblica amministrazione. Dobbiamo far sì che le persone che meritano, o le persone che affrontano determinati concorsi e poi vincono, non debbano essere accomunate a degli altri. Il passaggio che riconosce la meritocrazia è basilare per il nostro Paese” (parole tratte dal resoconto di seduta). Per i diffidenti è possibile anche vedere al seguente link l’intervento in aula.

La ricetta in quella sede per dare una scossa al nostro paese, in materia di pubblica amministrazione, è individuata dall’On. Caon in poche misure: meritocrazia, distinzione tra chi vince un concorso e gli appartenenti ad altre categorie, evitare manovre che portano discredito alla pubblica amministrazione.

Una domanda per l’On. Roberto Caon a questo punto è d’obbligo. Ci spiega la coerenza tra il suo intervento del 24.10.2013 nell'aula di Montecitorio e l’ordine del giorno presentato come primo firmatario il 21.12.2013 relativo ai Segretari comunali, perché sinceramente quest’ultimo va in direzione diametralmente opposta alle sue condivisibili affermazioni fatte in Aula appena due mesi prima. 

Altra domanda per lo stesso Onorevole: quando parla di  soggetti appartenenti a categorie professionali diverse a cosa pensa? Geometri, architetti, commercialisti, avvocati, parrucchieri, barbieri, ciclisti o quale altra professionalità ha in mente per accrescere il "bagaglio culturale differenziato" all'interno degli enti locali?

Ringrazio anticipatamente per l'attenzione e per la risposta.
Amedeo Scarsella



venerdì 17 gennaio 2014

Cons. St. sent. n. 209/2014: modifiche normative del numero dei consiglieri e quorum strutturale per la validità delle sedute

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 209 del 17 gennaio 2014, si è pronunciato in merito: 
1) alla legittimazione dei Consiglieri comunali ad impugnare una deliberazioni consiliare per mancanza del quorum strutturale; 
2) all'impatto che le modifiche normative sulla composizione dei Consigli comunali producono sul numero dei consiglieri necessari a rendere valida la seduta.

Queste le conclusioni del supremo giudice amministrativo:

1) Il vizio della mancanza del quorum strutturale per la validità della riunione del consiglio comunale incide direttamente sullo jus ad officium dei consiglieri comunali, essendo loro precluso il corretto e regolare esercizio della loro funzione. Sussiste quindi la legittimazione dei consiglieri comunali a ricorrere avverso le deliberazioni collegiali assunte in carenza del numero minimo di Consiglieri necessari a rendere valida la seduta. Un consolidato indirizzo giurisprudenziale riconosce la legittimazione dei consiglieri comunali a ricorrere avverso le deliberazioni collegiali quando esse investono direttamente la propria sfera giuridica ovvero quando siano violate norme che attengono all’iter formativo dell’atto collegiale, precludendo ai consiglieri il regolare svolgimento del proprio ufficio (C.d.S., sez. V, 21 marzo 2012, n. 1610; 2 ottobre 2012, n. 5184; 9 ottobre 2007, n. 5280).

2) L’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 2000, stabilisce che il regolamento per il funzionamento del Consiglio determini il numero dei consiglieri necessari a rendere valida la seduta, fissando a tal fine soltanto un limite minimo (il regolamento deve prevedere in ogni caso la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare il sindaco). Quando disposizioni statutarie e regolamentari determinano in modo fisso e predeterminato il numero dei consiglieri che devono essere presenti ai fini della validità della riunione consiliare in prima convocazione, senza alcun riferimento, neppure implicito, al fatto che tale numero corrisponda alla metà dei consiglieri effettivamente spettanti all’ente (al momento dell’approvazione dello statuto e del regolamento per il funzionamento del consiglio), la circostanza che il numero dei consiglieri spettanti all’ente sia stato ridotto dalla legge non incide direttamente ed automaticamente sullo statuto e sul regolamento, non incide sul numero dei consiglieri che devono essere presenti per la validità delle riunioni consiliari in prima convocazione, essendo a tal fine necessario una puntuale modifica o un adeguamento dello Statuto e del regolamento.

Dal 1 gennaio 2014 sono aumentate le imposte di registro ipotecaria e catastale: un quadro di sintesi

L’art. 26, comma 2, del d.l. n. 104/2013, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 8 novembre 2013, n. 128 modificando l'art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2011 ha disposto che “l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200”. 



Ai sensi del comma 3 dello stesso art. 10, tale innalzamento ha effetto “dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data”. 


Per gli atti che hanno data certa (atto pubblico, scrittura privata autenticata), ai fini della decorrenza della nuova misura di 200 euro, non rileva la presentazione per la registrazione, bensì la data di formazione dell’atto stesso; per gli atti che non hanno data certa rileva invece la data di presentazione per la registrazione. 

Si ricorda, inoltre, che dal primo gennaio sono in vigore le nuove imposte di registro, catastale, ipotecaria ed Iva, sui trasferimenti immobiliari (in proposito può vedersi lo Studio n. 1011-2013/T prodotto dal Consiglio Nazionale del Notariato). Le nuove imposte si applicano quando le Pubbliche Amministrazioni, acquistano a titolo oneroso beni immobili, anche se l’atto conclude una procedura espropriativa.

Il link ad una tabella di sintesi delle imposte e delle tasse che gravano sui principali contratti degli enti locali ed alla relazione del Notaio Massimo Cariello.

giovedì 16 gennaio 2014

Risparmi di spesa ed accrescimento del bagaglio culturale differenziato

In queste ore è stata diffusa la notizia della presentazione di un ordine del giorno alla Camera dei Deputati ad opera dei deputati della lega Nord Caon, Invernizzi, Matteo Bragantini (odg. n. 9/1542-A/16) volto a rendere facoltativa all'interno degli enti locali la figura del Segretario comunale. L'ordine del giorno è motivato dalla necessità di riduzione della spesa pubblica, nonché dalla necessità di accrescere il bagaglio culturale differenziato all'interno degli enti locali.

Qualche collega, pur premettendo di non voler fare polemica e senza alcuno spirito di vendetta, invita tutti a valutare, dopo aver visionato i video che seguono, se effettivamente non sia necessario accrescere il "bagaglio culturale", in qualche altro luogo, diverso dal mondo delle autonomie e dei Segretari comunali e se, in questi diversi luoghi, non sia possibile anche produrre sostanziosi risparmi di spesa. Ricorda, per completezza, questo attento collega che questi "interventi politici dotti" sono finanziati anche con le tasse pagate dai Segretari comunali.


Intervento dell'On. Eraldo Isidori (Lega Nord)




Interrogazione del Sen. Antonio Razzi


Il nuovo Statuto dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali

Come anticipato in un precedente post, il giorno sabato 7 dicembre 2013, presso la Sala del Consiglio Provinciale di Roma, si è svolto il Consiglio Nazionale dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali (U.N.S.C.P.) che ha approvato all'unanimità il nuovo Statuto dell'Unione.

Sul sito dell'Unione è ora pubblicato il nuovo testo  dello Statuto.
Ricordiamo che al Consiglio Nazionale hanno partecipato in rappresentanza dell'Unione Regionale del Lazio il Segretario Regionale Amedeo Scarsella, il Segretario Provinciale della Provincia di Roma Daniela Urtesi, il Segretario Provinciale della Provincia di Frosinone Luca Alteri e la componente dell'esecutivo regionale Elena Palumbo.

mercoledì 15 gennaio 2014

L'analisi del rischio di corruzione nel Comune di Zagarolo

La Collega Daniela Urtesi ha inviato l’analisi del rischio che ha terminato per il comune di Zagarolo, precisando di aver utilizzato come schema Excel base quello del Formez, ampliato con gli ulteriori processi per adattarlo alla realtà del Comune.

Qui i file dell'analisi del rischio e della mappatura del rischio.

martedì 14 gennaio 2014

Un'indagine sui Segretari comunali della Provincia di Udine

In un recentissimo articolo pubblicato sul Messaggero Veneto dal titolo "I costi degli enti pubblici: ecco gli stipendi dei segretari comunali", partendo dall'esame di come sono coperte nel territorio della provincia di Udine le sedi di Segreteria comunale, sono esaminati alcuni aspetti relativi al "mestiere" del Segretario comunale. 

L'articolo si conclude ricordando come in "una recente indagine svolta tra sindaci, la metà degli interpellati si ritiene soddisfatta del segretario, l’undici per cento molto soddisfatto, contro un terzo poco soddisfatto. Il dirigente è ritenuto garante della legalità e della correttezza formale dell’attività amministrativa, e provvede al controllo sull'efficienza della macchina organizzativa.
C’è, tra gli amministratori, chi avverte l’esigenza di poter reperire risorse professionali provenienti dal territorio (44%) mentre oltre il 71 per cento degli intervistati conferma l’utilità di un Albo specifico cui il sindaco può attingere nella scelta delle più qualificate competenze professionali".

Qui il link all'articolo integrale.

lunedì 13 gennaio 2014

Porcellum, depositata la sentenza di abolizione





Dopo quattro ore di camera di consiglio – preceduta comunque da lunghe consultazioni informali – i 15 giudici della Corte costituzionale hanno dato il via libera al testo delle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 4 dicembre, hanno azzerato il Porcellum. La sentenza – 35 – 40 pagine in tutto – è auto applicativa e questo significa che in caso in inerzia del Parlamento si andrebbe a votare con ciò che resta del porcellum mutilato del premio di maggioranza e delle liste bloccate: in altre parole, se si andasse alle urne nei prossimi giorni si voterebbe con un sistema proporzionale puro con la preferenza unica.

Qui il link alla sentenza n. 1/2014.

domenica 12 gennaio 2014

Critiche al DDL Delrio: per una riforma razionale del sistema delle autonomie locali

Sul sito di Amministrazione In Cammino, rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell’economia e di scienza dell’Amministrazione a cura del Centro di ricerca delle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”, sono pubblicati gli atti di un recente seminario SULLA RIFORMA DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI.

La pagina raccoglie interessanti interventi svolti da alcuni giuspubblicisti che hanno partecipato al seminario, nonché l’appello sulla riforma delle autonomie copromosso da Gian Candido De Martin e Francesco Merloni e sottoscritto da 44 studiosi. 



Tutti gli interventi si sviluppano in modo fortemente critico, da punto di vista costituzionale ed istituzionale, delle scelte alla base del DDL Delrio.

Estremamente interessante il contributo riportato nella raccolta del Prof. Gian Candido De Martin, che raccoglie gli appunti per una sua audizione sul ddl 1542 in I Commissione della Camera dei Deputati avvenuta il 23/10/2013, nel quale, dopo aver in modo efficace evidenziato tutte le criticità del DDL Delrio, afferma nelle conclusioni con riferimento alle norme riguardanti l’associazionismo comunale “d’altro canto, si deve evidenziare che la mancata previsione di un organo esecutivo delle unioni finisce per depotenziare proprio il ruolo gestionale che dovrebbe essere svolto da queste nuove forme di organizzazione associata dei piccoli comuni. Un’ulteriore osservazione (generale) riguarda la totale gratuità degli incarichi di chi sia chiamato a far parte sia degli organi delle unioni, sia di quelli delle province e delle stesse città metropolitane: si tratta di una scelta demagogica, per nulla giustificata dalla poca importanza dei compiti assai rilevanti affidati a questi organi, per cui ne può sostanzialmente derivare un disincentivo per l’impegno amministrativo, se non un aumento dei problemi di corruzione nelle amministrazioni locali”.

sabato 11 gennaio 2014

DDL Delrio: cominciato l'esame in Commissione Affari Costituzionali del Senato

E’ cominciato nella 1ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, in sede referente, l’esame del DDL Delrio “Disposizioni sulle Città metropolitane,sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, approvato dalla Camera dei deputati. L’atto ha assunto in Senato il n. 1212 e nella scheda pubblicata su internet possono essere seguiti i lavori che riguardano il disegno di legge.


Nella seduta del 8 gennaio è stato illustrato il disegno di legge dal Relatore Sen. Luciano Pizzetti, alla presenza del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Delrio e del sottosegretario di Stato per l'interno Bocci. E’ possibile leggere qui il resoconto dell’esame.


Nella prima riunione successiva (9 gennaio 2014) il Presidente Sen. Finocchiaro ha comunicato che nell’Ufficio di Presidenza si è convenuto che alle ore 9 di martedì 14 gennaio, saranno svolte le audizioni informali di esperti e rappresentanti di enti e associazioni proposte dai Gruppi parlamentari sui disegni di legge sulle Città metropolitane, le Province e le unioni e fusioni di Comuni.

Si ricorda che in un precedente post si è segnalata la nota del Segretario Nazionale Alfredo Ricciardi nella quale è manifestato lo stupore e la ferma contrarietà dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali per la norma approvata dalla Camera dei Deputati riguardante la figura del Segretario dell’Unione dei Comuni, norma “che va in completa, immotivata e dannosa controtendenza rispetto all’esigenza di avere negli enti locali una figura di garanzia e coordinamento complessivo, reclutata con pubblico concorso, a presidio della legalità e del buon andamento”.


La norma è stata anche oggetto di forte critica sulla stampa nazionale, si veda in proposito "Una guida amministrativa per le Unioni tra Comuni", articolo di Marco Mordenti e Pasquale Monea, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 6 gennaio 2014.

Prevede un iter difficile del DDL l'Agenzia di stampa quotidiana ASCA.

Comunicato ANAC sull'avvio del ciclo della performance 2014-2016 ed il coordinamento con la prevenzione della corruzione

Sul sito dell'ANAC è stata pubblicata il seguente avviso:

"L’Autorità ha fornito indicazioni alle amministrazioni pubbliche, sia centrali sia territoriali, ai fini dell’avvio del ciclo della performance 2014-2016. In particolare, è stata sottolineata la necessità di integrazione del ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione della anticorruzione.
Per le amministrazioni di diretta applicazione del D.Lgs. n. 150/2009, relativamente al Piano della performance 2014 – 2016 (da adottare entro il 31/01/2014), tenendo conto anche dell’evoluzione del quadro normativo sull’anticorruzione e, in particolare, dell’emanazione nel 2013 dei decreti legislativi n. 33 e n. 39 – sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e il regime delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni – l’Autorità ha confermato quanto espresso nella delibera n. 6/2013. Per rendere evidente l’integrazione degli strumenti programmatori e, quindi, garantire il collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, nei Piani della performance dovrà essere esplicitamente previsto il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e dei Programmi triennali della trasparenza.
In tale ottica di integrazione e coerenza, richiamata anche nell’Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione, è opportuno che le amministrazioni prevedano nel Piano della performance 2014 – 2016 obiettivi, indicatori e target sia per la performance organizzativa (tramite indicatori di risultato e di processo, prevalentemente associabili al livello strategico e operativo) sia per la performance individuale (obiettivi assegnati al responsabile della prevenzione della corruzione e al personale dirigente a vario titolo coinvolto nella realizzazione del P.T.P.C).
Per gli Enti territoriali (Regioni ed Enti strumentali, Comuni, ecc.) le indicazioni sopra riportate sono applicabili nell’ambito dei rispettivi documenti di programmazione 2014-2016.
Infine, per i Ministeri e Enti pubblici non economici nazionali è stata confermata, riguardo alla comunicazione dei documenti e delle informazioni relative al nuovo ciclo, la modalità di trasmissione tramite il Portale della trasparenza (sostitutivo dell’invio tramite mail, PEC, ecc). A questo proposito, è stata sottolineata l’esigenza che i nuovi Piani contengano le informazioni richieste tramite le schede standard del Portale (Obiettivi strategici, Iniziative rilevanti, Qualità dei servizi, Obiettivi operativi), in modo da evitare lacune o incongruenze tra quanto presente nei documenti e quanto pubblicato sul Portale".

Si ricorda che qualche giorno fa l'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) ha pubblicato il rapporto sul primo anno di attuazione della legge n. 190/2012 ed in due precedenti post si sono evidenziati i rapporti tra l'attribuzione al Segretario comunale dei compiti di Responsabile dell’anticorruzione ed il necessario rafforzamento dell'indipendenza di tale figura (si vedano i post Il rapporto sul primo anno di attuazione della legge n. 190/2012 dell'A.N.A.C. e la necessaria indipendenza dei Segretari comunali e Intervento del Prof. Vandelli sulle trasformazioni della figura del Segretario Comunale a seguito delle normative sui controlli interni e sull'anticorruzione).
Nel rapporto sul primo anno di attuazione della legge n. 190/2012, tra l’altro, è possibile leggere “Si deve ricordare, infine, che l’Autorità è stata considerata destinataria della comunicazione, da parte del Prefetto, del provvedimento di revoca del segretario comunale, al fine di verificare, entro il termine di 30 giorni, se detto provvedimento sia correlato alle attività svolte dallo stesso segretario in materia di prevenzione della corruzione. Intervento, questo, che l’Autorità ha operato 5 volte, giungendo, in un caso, ad esprimere parere non favorevole al provvedimento di revoca, emergendo il fumus di una sua correlazione con il comportamento del segretario comunale motivato dall'intento di garantire la legalità nell'amministrazione” (pg. 25 e 26).

Per completezza si segnala il link alla deliberazione n. 39/2013 con la quale si è espresso parere non favorevole alla revoca del Segretario comunale.

venerdì 10 gennaio 2014

Un pranzo a Campoli Appennino

Onorando un impegno assunto il 18 dicembre a Valmontone, nel corso del pranzo che ha seguito l'assemblea regionale, il collega Mauro Andreone sta organizzando un incontro conviviale a base di tartufo a Campoli Appennino (Fr). La data  è venerdì 31 gennaio ed il ristorante è il tradizionale "Le Grotte della Locanda" (che pur avendo cambiato gestione dovrebbe garantire l'abituale standard qualitativo).

I colleghi interessati sono pregati di segnare l'evento in agenda e di comunicare la propria adesione, sia mediante i tradizionali canali, sia mediante un "innovativo" commento al presente post.

giovedì 9 gennaio 2014

Un articolo sul trattamento economico dei segretari comunali

E' possibile scaricare on line l’articolo scritto da T. Grandelli e M. Zamberlan, Il trattamento economico del segretario comunale  e provinciale, pubblicato nella rivista Risorse Umane, n. 3/2013.
Nell'articolo gli autori delineano un panorama delle componenti della retribuzione del segretario.

L’articolo può essere scaricato al seguente link.

mercoledì 8 gennaio 2014

Controlli di regolarità amministrativa (2): un utile strumento per il sorteggio

In un precedente post abbiamo segnalato alcune buone esperienze degli enti locali in ordine alla programmazione delle attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Appare utile anche segnalare alcune relazioni redatte dai Segretari comunali al termine del periodo di riferimento, per rendicontare gli esiti delle attività espletate.

E' possibile in rete prendere visione di alcune relazioni, tra le quali quella del comune di Lecce, quella del comune di Roverbella e quella del comune di Valpolicella.

I Regolamenti per i controlli interni approvati dagli enti prevedono normalmente dei meccanismi casuali per individuare un numero di atti a campione da sottoporre a controllo. 

Una specifica menzione va effettuata in ordine al metodo seguito dal comune di Valpolicella per procedere all'individualizzazione a campione degli atti da sottoporre a controllo.  Il Comune di Valpolicella, infatti, utilizza un utilissimo e gratuito generatore casuale di numeri, che rende sicuramente molto agevole e veloce l'operazione di sorteggio. Al seguente link può essere visionato (ed utilizzato se ritenuto di utilità) il generatore casuale di numeri.

martedì 7 gennaio 2014

Programma definitivo e scheda di adesione della giornata di formazione a Monte S. Giovanni Campano sulla trasparenza

Abbiamo dato notizia, in un precedente post, della giornata di studio sul D.Lgs. n. 33/2013 dal titolo "Decreto trasparenza: cosa cambia per le Amministrazioni (e i loro siti web)" che si terrà il giorno 14 gennaio 2014 a Monte San Giovanni Campano (FR).


Si ricorda che:
  1. è prevista una quota di partecipazione di Euro 60,00;
  2. docente è Fabio Trojani Avvocato. Specialista in studi sull’Amministrazione Pubblica (SPISA, Università di Bologna).

lunedì 6 gennaio 2014

Misure amministrative di contrasto alla corruzione: l'intervento del Prof. Merloni al 39° Convegno di studi amministrativi di Varenna

Il 19, 20 e 21 settembre 2013, presso Villa Monastero a Varenna, si è tenuto il 59° Convegno di studi amministrativi dal titolo "Politica e amministrazione della spesa pubblica: controlli, trasparenza e lotta alla corruzione". Nell'ambito del Convegno si è svolta un’apposita sessione dal titolo “Lotta alla corruzione”, durante la quale il Prof. Merloni Francesco ha tenuto un’interessante relazione dal titolo “Le misure amministrative di contrasto alla corruzione”, qui di seguito riportata.



Altro interessante contributo del Prof. Merloni è presente in rete dal titolo “L'applicazione della legislazione anticorruzione nelle Regioni e negli enti locali tra discipline unitarie e autonomia organizzativa”, pubblicato sulla rivista “Istituzioni del Federalismo” n. 2/2013.

sabato 4 gennaio 2014

Piano Triennale Comunale di prevenzione della corruzione: le diverse modalità di partecipazione dei soggetti esterni

Si avvicina il termine del 31 gennaio per l’approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e gli enti stanno provvedendo a concludere le procedure per l’approvazione dello stesso.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è stato approvato dalla CIVIT (successivamente divenuta ANAC) e contiene degli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede, tra il nucleo minimo di dati e informazioni che i Piani Triennali per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) debbono contenere necessariamente, anche informazioni relative al processo di adozione del piano. A pag. 27 del Piano Nazionale, tra i contenuti relativi al processo di adozione del piano triennale comunale,  è espressamente richiesta come indicazione obbligatoria anche quella relativa all’ “Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione”.
In merito alla partecipazione degli attori esterni all’Amministrazione, alcuni enti stanno pubblicando lo schema di piano Triennale per la prevenzione della corruzione sul sito internet dando la possibilità, entro un termine prestabilito, a tutti i soggetti interessati di far pervenire osservazioni. Esempi in tal senso sono offerti, ad esempio, dal Comune di Treviso e dal Comune di Calcinaia.
Altri enti stanno invece utilizzando strumenti di partecipazione diversi. Merita in proposito di essere segnalata l’iniziativa del Comune di Faenza, dove è stato organizzato per mercoledì 8 gennaio presso il palazzo comunale (Palazzo Manfredi) un incontro pubblico per presentare lo schema del Piano Triennale Comunale Anticorruzione e la bozza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Faenza, in adempimento alla L. n. 190 del 6 novembre 2012. L'incontro, al quale sono stati invitati i rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni degli imprenditori, è aperto a tutti i cittadini interessati.  Oltre alla presentazione della bozza del Piano, da parte del Segretario Generale del Comune di Faenza nonché Responsabile per la Prevenzione della Corruzione Roberta Fiorini, nell'occasione saranno raccolti osservazioni e contributi dei presenti.
Sono consultabili on line, sul sito del comune di Faenza, sia lo schema del Piano Triennale Comunale Anticorruzione sia la bozza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Faenza.

(Amedeo Scarsella)

venerdì 3 gennaio 2014

Il rapporto sul primo anno di attuazione della legge n. 190/2012 dell'A.N.A.C. e la necessaria indipendenza dei Segretari comunali

E’ stato pubblicato sul sito internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) il rapporto sul primo anno di attuazione della legge n. 190/2012. Il Rapporto offre un primo bilancio dello stato di attuazione della normativa anticorruzione, riportandone le prime concrete evidenze attraverso l’analisi dell’attività dei soggetti coinvolti, evidenziandone luci e ombre e offrendo possibili proposte di miglioramento.

Una particolare attenzione meritano alcuni passaggi del Rapporto che impongono un’attenta riflessione sul ruolo e sullo status del Segretario comunale, soprattutto con riferimento ai meccanismi di nomina, di revoca e più in generale alla necessaria indipendenza che deve contraddistinguere questa figura, a seguito della scelta normativa contenuta nell'art. 1, comma 7, della L. 190/2012: “negli  enti locali,  il  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione   è individuato, di norma,  nel  segretario,  salva  diversa  e  motivata determinazione”.

Di seguito vengono riportati i passaggi più significativi contenuti nel Rapporto.

“La figura del Responsabile della Prevenzione della corruzione (RPC) costituisce il perno organizzativo dell’attuazione delle politiche di prevenzione della corruzione all’interno di ciascuna amministrazione, al quale spetta il compito di assicurare, tra l’altro, l’efficace attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)” (pg. 5).

 “L’efficace attuazione delle politiche di prevenzione della corruzione all’interno di ciascuna amministrazione dipende anche da un assetto organizzativo coerente con l’insieme delle responsabilità riconducibili al ruolo che il RPC è chiamato a svolgere. Oltre che al suo collocamento adeguato nella scala gerarchica, sono necessari poteri di controllo e risorse (in termini di competenze professionali e di sistemi informativi) in modo che tale figura possa effettivamente incidere sui comportamenti e sul funzionamento e non costituire solo un capro espiatorio” (pg. 6).

È superfluo sottolineare l’importanza dell’indipendenza, del resto ampiamente riconosciuta in ambito internazionale, rispetto alle amministrazioni e agli stessi vertici politici, ai fini dello svolgimento di funzioni che coinvolgono la valutazione del modo in cui la legge è applicata, del funzionamento complessivo delle amministrazioni stesse e delle misure adottate a scopi di integrità e trasparenza” (pg. 12).

Il possesso del requisito dell’indipendenza è richiesto a livello internazionale in capo agli organismi deputati a svolgere attività di prevenzione della corruzione (pg. 25 e 26).

“Si deve ricordare, infine, che l’Autorità è stata considerata destinataria della comunicazione, da parte del Prefetto, del provvedimento di revoca del segretario comunale, al fine di verificare, entro il termine di 30 giorni, se detto provvedimento sia correlato alle attività svolte dallo stesso segretario in materia di prevenzione della corruzione. Intervento, questo, che l’Autorità ha operato 5 volte, giungendo, in un caso, ad esprimere parere non favorevole al provvedimento di revoca, emergendo il fumus di una sua correlazione con il comportamento del segretario comunale motivato dall’intento di garantire la legalità nell’amministrazione” (pg. 25 e 26).

L’intero rapporto è scaricabile al presente link.


Sulle problematiche riguardanti l’attuale sistema della revoca del Segretario comunale è apparso di recente sulla stampa nazionale un interessante articolo “Anticorruzione, fuori i segretari comunali non compiacenti?” a firma di Angela Corica. L’articolo è visibile sul sito del “Fatto quotidiano” al seguente link.

Nell'ambito della 9^ Edizione delle Giornate del Segretario comunale e Provinciale, organizzate dall'U.N.S.C.P. e dall'Associazione Niccolò Machiavelli, il tema è stato al centro del Convegno Nazionale di Studi svoltosi a Firenze il 20 settembre 2013 dal titolo “Per un nuovo equilibrio fra rapporto fiduciario e imparzialità nell'alta dirigenza pubblica: il superamento dell’attuale Spoils System”.

giovedì 2 gennaio 2014

Controlli di regolarità amministrativa (1): qualche buona esperienza del 2013

Nell'ambito degli interventi previsti in materia di rafforzamento dei controlli presso gli enti locali, l’articolo 3 del DL. 10.10.2012 n°174, conv. in Legge 7.12.2012, n°213, ha introdotto, all'interno del D. Lgs. 267/2000, il nuovo art. 147 – bis rubricato “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”.

Il nuovo articolo ha previsto, al comma 2 la necessità per ogni ente di assicurare il controllo di regolarità amministrativa, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario generale.

Al successivo comma 3, è stata inoltre inserita la previsione della trasmissione periodica delle risultanze del controllo successivo, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

Ciascun ente, con proprio Regolamento, ha provveduto a disciplinare ed organizzare il controllo successivo di regolarità amministrativa.

In questi giorni i Segretari sono chiamati ad organizzare i controlli per l’anno 2014. Per questo appare utile verificare le esperienze maturate dagli enti nell’anno 2013.

E’ possibile consultare su internet alcuni atti adottati dai Segretari comunali per creare degli  standards predefiniti, coerenti ed adeguati ai processi oggetto di controllo. Queste esperienze appaiono estremamente utili da esaminare, anche al fine di valutare il margine di miglioramento del sistema introdotto da ciascun ente.

Due sono le esperienze segnalate in questo post:
1. La Provincia di Livorno nella quale il Segretario dell’Amministrazione Provinciale ha dettato le misure organizzative del controllo, approvando delle check list distinte a seconda delle diverse tipologie degli atti da controllare. L’esperienza appare estremamente utile, in quanto con l’approvazione delle schede si effettua a monte un’attività volta ad indirizzare i soggetti che adotteranno gli atti, fornendo agli stessi un ottimo strumento;
2. Il Comune di Roletto (TO) nel quale il Segretario ha adottato un atto organizzativo peri controlli 2013 ed ha approvato una scheda, sicuramente in forma più semplificata di quelle in uso presso la Provincia di Livorno, che può essere utile in realtà organizzative meno complesse.

Si tratta di due sole esperienze, ai colleghi la possibilità di segnalarne l’esistenza di altre significative.


Si ricorda, infine, che in un precedente post è stata segnalata la pubblicazione degli atti della Giornata di studio svoltasi il 28 gennaio 2013 presso la Prefettura di Bologna dal titolo “Il rafforzamento dei controlli negli enti locali e il nuovo ruolo dei segretari, dei direttori e dei responsabili dei servizi finanziari dopo il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174”.