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lunedì 10 gennaio 2022

Il TAR sospende la chiusura delle scuole in Campania: non ammessi i poteri contingibili e urgenti in materia già regolata dalla norma primaria

 Con Decreto n. 19 del 10 gennaio 2022 il Presidente del Tribunale amministrativo regionale della Campania ha accolto la richiesta di sospensiva dell'ordinanza della Regione n. 1 del 7 gennaio 2022, con oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19".

Le motivazioni del decreto pongono spunti di riflessione anche in ordine alle ordinanze contingibili e urgenti adottate in questi giorni da molti sindaci con le quali sono state sospese le attività didattiche in presenza.

Nel decreto, dopo aver richiamato la normativa nazionale in materia, da ultimo il D.L. 1/2022, si evidenzia come "la dettagliata normativa in discorso, di rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all’eventuale esercizio del potere amministrativo, disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di “prevenire il contagio” e di garantire, nel contempo, il loro espletamento “in presenza”, il che esclude che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l’emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività e che, stante la loro astratta natura “contingibile” presuppongono che non sia possibile individuare una diversa “regola” della concreta fattispecie, regola, invece, effettivamente, come visto, già esistente, allo stato, in diritto positivo; gioverà sul punto ricordare che le ordinanze emergenziali si giustificano nell’ordinamento, e si fanno legge nel caso concreto, solo ove ricorra, oltre all’urgenza, la mancanza di altra regola che abbia previsto la fattispecie e l’abbia regolata; il che non è nel caso all’esame, ove, in via d’urgenza (mediante la fonte normativa primaria del decreto-legge), si è tenuto conto dell’emergenza specifica e si è disciplinato partitamente il settore di attività, preservandolo e garantendone la continuità di esercizio, stante la scelta politico-valoriale pure in detto decreto-legge esplicitata, con l’individuazione delle specifiche modalità del detto esercizio, proprio nel caso preso in considerazione dall’ordinanza impugnata, ossia la permanenza dello stato di emergenza con i suoi connessi e del tutto prevedibili precipitati fattuali".

Detto altrimenti in presenza di una scelta politica del Governo di privilegiare le lezioni in presenza, introducendo discipline volte a ridurre le ipotesi di contagio, "il diverso opinamento di altra Autorità che, del tutto legittimamente, manifestasse la non condivisibilità, politica e/o giuridica o finanche di complessiva ragionevolezza, dell’intervento legislativo operato non potrebbe giammai essere espresso e fatto valere con provvedimenti amministrativi evidentemente distonici rispetto a detta scelta del legislatore nazionale, giacché pretenderebbe inammissibilmente di individuare un diverso livello di tutela e un diverso punto di equilibrio dei valori in gioco rispetto al legislatore sposando istanze, variamente articolate e peraltro pure variamente condivise, stante la evidente conflittualità esistente in materia, provenienti da settori dell’amministrazione pubblica, dalla società civile e da parti sociali, tuttavia valutate recessive rispetto alla scelta, ripetesi di rango primario, di privilegiare, sempre e comunque - ben vero allo stato e salve ulteriori eventuali misure che il legislatore ritenesse di adottare anche in considerazione dell’intervenuta acquisizione di nuovi elementi e anche per il tramite dei soggetti pubblici con cui istituzionalmente deve, o ritiene di dover, interloquire - la modalità di didattica in presenza, nel rispetto delle prescrizioni, cautele e disposizioni operative comunque fissate, la cui concreta applicazione, oggettivamente – deve riconoscersi - non agevole e senz’altro gravosa, incombe certo sugli operatori pubblici all’uopo investiti ma che impone, anche e soprattutto, la leale e fattiva cooperazione degli amministrati".

Qui il link al Decreto del presidente del Tar Campania n. 19 del 10 gennaio 2022.

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