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venerdì 14 febbraio 2020

Parere del Ministero dell'interno sulla convocazione del consiglio comunale in caso di richiesta da parte di consiglieri senza allegare la proposta di delibera

Appartiene ai poteri “sovrani” dell’assemblea decidere in via pregiudiziale che un dato argomento inserito nell’ordine del giorno non debba essere discusso (questione pregiudiziale), ovvero se ne debba rinviare la discussione (questione sospensiva).

Testo 
È stato chiesto un parere in ordine all'applicazione dell'art.39, comma 2, del decreto legislativo n.267/00, recante la disciplina della convocazione del consiglio comunale su richiesta di un quinto dei consiglieri. 
In particolare, è stato chiesto se debba darsi seguito alla richiesta di convocazione del consiglio, non allegata agli atti, anche se la stessa non sia corredata da una proposta di deliberazione come richiesto dal locale regolamento del consiglio comunale. 
Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che se da un lato, come noto, il funzionamento dei consigli "… nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento" (art.38 del decreto legislativo n.267/00), dall'altro il legislatore ha riconosciuto ai consiglieri il diritto di iniziativa mediante la richiesta di convocazione del consiglio, tutelato con la previsione di un potere sostitutivo attribuito al prefetto dall'art.39 del citato decreto legislativo. 
Per quanto riguarda la verifica dell'ammissibilità delle questioni da trattare, una costante giurisprudenza ha stabilito che "… appartiene ai poteri 'sovrani' dell'assemblea decidere in via pregiudiziale che un dato argomento inserito nell'ordine del giorno non debba essere discusso - questione pregiudiziale -, ovvero se ne debba rinviare la discussione – questione sospensiva (T.A.R. Puglia, sezione di Lecce, sentenza 4 febbraio 2004, n.1022). 
Lo stesso giudice precisa che "… siano ammissibili solo quelle questioni pregiudiziali che impediscono la discussione dell'argomento … per ragioni interne e proprie della specifica procedura, con esclusione di questioni strumentalmente dirette a porre nel nulla la funzione del diritto di iniziativa …, ovvero … di procedimenti coinvolgenti l'attività assembleare che, in quanto definiti per tempi e fasi da precise norme di legge non siano suscettibili di essere derogate e, quindi, utilmente e legittimamente richiamabili a base di una questione pregiudiziale. Il che avviene quando, come nel caso, il procedimento tipizzato con legge ha la funzione di tutela di interessi indisponibili ed estranei alla sovranità dell'Assemblea che si realizzano proprio attraverso il rispetto di fasi e modalità del procedimento stesso …". (T.A.R. Puglia ult.cit.) 
Per quanto concerne il contenuto della richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, ossia se debba essere necessariamente formulata una "proposta" come previsto dall'art.25, comma 14, del regolamento del consiglio comunale, si osserva che l'art.39, comma 2, del decreto legislativo n.267/2000, al riguardo, utilizza la generica espressione "questioni richieste". 
Ciò posto, si evidenzia che, secondo un generale indirizzo giurisprudenziale, in tali ipotesi è sufficiente la sommaria e sintetica indicazione degli affari da trattare, purché sussista la presenza di quegli essenziali elementi identificativi idonei ad evitare dubbi od incertezze sulle questioni poste. Per quanto riguarda la trattazione di proposte deliberative a contenuto dispositivo, ovviamente, è richiesta l'iscrizione esplicita all'ordine del giorno del consiglio nell'osservanza delle garanzie procedurali di cui all'art.49 del decreto legislativo n.267/00 e dell'obbligo della informazione preventiva dei membri del consiglio in ordine alle questioni sottoposte alla loro deliberazione. 
Si rappresenta, altresì, che spetta alle decisioni del consiglio comunale valutare l'opportunità di indicare, con apposita modifica regolamentare, una disciplina di maggiore chiarezza e dettaglio nelle materie oggetto della questione prospettata, al fine di assicurare le garanzie previste dal legislatore alla minoranza e l'ordinato svolgimento delle funzioni proprie dell'assemblea consiliare.

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