L’art. 227, c. 2, del TUEL prevede che la proposta di rendiconto della gestione debba essere messa a disposizione dei consiglieri comunali entro un termine non inferiore a 20 giorni, stabilito dal regolamento di contabilità, precedente la sessione consiliare. Entro il predetto termine va messa a disposizione dei consiglieri la proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto, unitamente alla documentazione allegata prevista dalla legge tra cui la relazione dell’organo di revisione. Il mancato deposito nel rispetto di tale termine della relazione dei revisori rende illegittima la delibera di approvazione del rendiconto (nel caso di specie la relazione era stata posta a disposizione a soli sei giorni dal consiglio comunale). Infatti, “il significativo ritardo con cui è stata messa a disposizione dei consiglieri la relazione dell'organo di revisione ha arrecato un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione consapevole” (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 giugno 2018 n. 3814).
E' questo il principio di diritto ribadito dal Tar Lazio-Latina, sez. I, nella sentenza n. 644 del 8 novembre 2019.
La sentenza è oggetto di un mio articolo di commento La relazione dei revisori dei conti va messa a disposizione dei consiglieri assieme alla proposta di rendiconto pubblicato sulla Gazzetta degli enti locali, con accesso riservato agli abbonati.
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