Non è ammissibile il ricorso da parte di un consigliere comunale per l’annullamento di un atto che non pregiudica la sua possibilità a non intervenire alle sedute, ma impedisce soltanto che la sua assenza abbia effetti paralizzanti per l’intero consiglio e, in ultimo, per il buon governo dell’attività amministrativa del Comune.
Questo il principio di diritto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1046 del 13 febbraio 2019, oggetto di un mio articolo di commento pubblicato sulla Gazzetta degli enti locali dal titolo Assenza del consigliere comunale e corretto svolgimento dell'attività amministrativa (con accesso riservato agli abbonati).
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