Il potere di avocazione esercitato dal segretario comunale non è incompatibile con la gerarchia interna agli uffici amministrativi (nel caso oggetto di esame da parte del giudice amministrativo tale potere era espressamente contemplato dal regolamento di organizzazione comunale). Il sindaco, la giunta comunale e il consiglio comunale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sono legittimati a fissare indirizzi e direttive per orientare l’attività dell’apparato burocratico; essi non possono certamente adottare alcun provvedimento amministrativo di gestione, dovendosi rispettare il principio della distinzione tra competenze politiche e competenze gestionali (nella fattispecie il principio è stato rispettato, essendo legittimo l’operato degli organi di indirizzo politico nella misura in cui essi hanno posto al centro dell’azione amministrativa l’obiettivo di risolvere la problematica del porto turistico, oggetto, come si è visto, di un importante contenzioso nonché di lamentele da parte degli utenti di indubbia rilevanza; correttamente gli organi di indirizzo politico non hanno adottato alcun provvedimento definitivo al riguardo, limitandosi a fissare l’obiettivo di risoluzione del problema, lasciandone l’attuazione agli organi competenti).
E' questa la conclusione cui giunge il TAR Lazio, sez. II bis, nella sentenza n. 11296 del 21 novembre 2018.
In senso contrario si era espressa in precedenza il TAR Umbria con sentenza n. 466/2017.
Per approfondire il tema si rinvia al post Potere di coordinamento ed incarichi aggiuntivi per il Segretario comunale (TAR Campania, sentenza n. 1068/2018) ed agli articoli ivi richiamati.
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