Con l’articolo 1, comma 912, della L. n. 145/2018 (pag. 157 del testo in Gazzetta) il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a quattro dodicesimi per l'anno 2019.
Questo il testo della norma:
"906. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019".
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