Con l’articolo 1, comma 912, della L. n. 145/2018 (pag. 159 del testo in Gazzetta) è introdotta, fino al 31 dicembre 2019 e nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, una deroga alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, al fine di elevare la soglia prevista per l’affidamento di lavori con procedura diretta fino a 150.000 euro, e applicare la procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, per lavori da 150.000 fino a 350.000 euro.
In pratica resta tutto inalterato per i servizi e le forniture e, quindi per gli stessi è possibile continuare ad applicare l’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) dell’attuale testo del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 con affidamenti diretti per importi sino a 40.000 euro (lettera a)) e con procedura negoziata (lettera b)) per importi sino alla soglia comunitaria.
Sino al 31 dicembre 2019, invece, per i lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 euro sarà possibile continuare con l’affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici mentre potranno continuare ad essere applicate le procedure di cui alla lettera b) del comma 2 per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiore a 350.000 di euro. In pratica, mentre per i servizi e forniture resta tutto inalterato, per i lavori, sino al 31 dicembre 2019 sarà possibile procedere all'affidamento di lavori:
- per importi inferiori a 40.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti);
- per importi da 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti integrato con le deroghe introdotte dall’articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 2019);
- per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiore a 350.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici ove esistenti (art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti integrato con le deroghe introdotte dall’articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 2019);
- per importi pari o superiori a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici ove esistenti, (art. 36, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti).
Restano, in ogni caso, inalterati il rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Approfondimento tratto dal sito Lavori pubblici.
Nessun commento:
Posta un commento