Le commissioni esaminatrici di pubblici concorsi sono colleghi perfetti allorché esplichino attività valutative discrezionali, quali correzione delle tracce, attribuzione dei punteggi, valutazioni delle prove dei candidati; non sono, invece, collegi perfetti le attività che, quantunque siano discrezionali, non sono atte a ledere la sfera giuridica dei destinatari (nella specie la neutralizzazione di un quesito della prova selettiva perché ritenuto ambiguo (1).
(1) Tar Lazio, sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964 - Ha ricordato il Tar che il giudice di appello (sez. III, 17 luglio 2018 n. 4331), sia pur in materia di gare d’appalto, ma con principio trasponibile nei pubblici concorsi, condividendo gli stessi i medesimi principi di collegialità e trasparenza, ha ribadito che “Occorre distinguere, nell’ambito dell’operato della Commissione di gara, tra attività di valutazione dell’offerta ed attività meramente preparatoria e istruttoria. Mentre nel primo caso essa è chiamata a fare scelte discrezionali, in ordine alle quali v’è l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà dell’organo collegiale espressa da tutti i suoi componenti, così necessariamente non avviene per le attività preparatorie, istruttorie e vincolate, rispetto alle quali il principio di collegialità può essere derogato, trattandosi di operazioni prive di ogni connotato valutativo.
Fonte: Giustizia amministrativa
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