Secondo il Consiglio di Stato l’accesso a fini “difensivi” alle informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali è ammesso a condizione che il richiedente sia in grado di dimostrare il “nesso di strumentalità” tra le informazioni richieste in sede di accesso e le censure formulate o che intende formulare in sede di ricorso e dunque sia in grado di dimostrare la possibilità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto.
Con la sentenza n. 6083 del 26 ottobre 2018 la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha dunque fornito un’interpretazione particolarmente restrittiva dell’art. 53, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici secondo cui in termini generali l’accesso alle parti dell’offerta che contengono segreti tecnici o commerciali è consentito solo laddove sia richiesto ai fini di “difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”.
Inizia così l'articolo pubblicato sul sito Lavori pubblici dal titolo L’accesso 'difensivo' ai segreti tecnici e commerciali è subordinato alla dimostrazione della possibilità di aggiudicarsi l’appalto.
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