Nel conferimento degli incarichi di posizione organizzativa i dirigenti hanno una ampia discrezionalità. Gli enti non possono incrementare le risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative, neppure in presenza di circostanze peculiari. Il tetto delle somme destinate al finanziamento del salario accessorio nel 2017 è quello del bilancio 2016 e non quello delle somme effettivamente spese o di quanto necessario sulla base della struttura organizzativa. Le amministrazioni devono applicare i principi dettati dal CCNL 21.5.2018 per il conferimento, la revoca e la pesatura delle posizioni organizzative, che in caso contrario cesseranno di produrre i propri effetti al prossimo 22.5.2019, decorso cioè 1 anno dalla entrata in vigore del nuovo contratto. Sono questi i principi che derivano dalle più recenti indicazioni della Corte di Cassazione, delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e dell’Aran.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Le posizioni organizzative.
In argomento si veda anche il precedente post Difficili relazioni sindacali sulle posizioni organizzative
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