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martedì 7 novembre 2017

Incentivo di progettazione al personale con qualifica dirigenziale di aziende sanitarie e ospedaliere - Regolamento ex art. 93, comma 7 bis, d.lgs. n. 163 del 2006 C.g.a., sez. cons., 24 ottobre 2017, n. 885

Il divieto di incentivo di progettazione per i dirigenti di aziende sanitarie e ospedaliere, introdotto dall’art. 93, comma 7 ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per effetto della l. 11 agosto 2014, n. 114, con decorrenza dal 19 agosto 2014, non si applica né alle attività svolte dai dirigenti interamente prima del 19 agosto 2014, ancorché il compenso venga liquidato dopo tale data, né alle attività svolte dai dirigenti dopo il 19 agosto 2014, in virtù di incarichi affidati in precedenza; la diversa e più ridotta misura delle somme da destinare all’incentivazione delle funzioni tecniche, nonché il diverso e più ridotto tetto massimo annuo dell’incentivo da corrispondere a ciascun avente titolo, introdotti dal citato art. 93, comma 7 ter, non si applicano alle attività svolte prima del 19 agosto 2014, ancorché il relativo compenso venga liquidato successivamente; e, per converso, si applicano alle attività svolte dopo il 19 agosto 2014, ancorché sulla base di incarichi affidati in precedenza; le attività svolte, sulla base del medesimo incarico affidato prima del 19 agosto 2014, in parte prima e in parte dopo tale data, vanno liquidate separatamente sulla base delle diverse norme vigenti ratione temporis.
Il regolamento previsto dall’art. 93, commi 7 bis e 7 ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, va adottato da ciascuna Amministrazione - stazione appaltante e si applica al solo personale dipendente dell’Amministrazione - stazione appaltante che lo adotta. 
Il regolamento previsto dall’art. 93, commi 7 bis e 7 ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 deve prevedere un doppio regime transitorio differenziato, quanto all’ambito soggettivo di applicazione (stabilendo che per i dirigenti il regolamento si applica solo per le attività svolte dopo il 19 agosto 2014 sulla base di incarichi anteriori) e quanto alla misura dell’incentivo e tetto annuo massimo (stabilendo che il regolamento si applica solo per le attività svolte dopo il 19 agosto 2014, ancorché sulla base di incarichi affidati in precedenza); resta ferma l’applicabilità della normativa vigente in tema di “tetto stipendiale” da intendere come onnicomprensivo, e da computare includendo anche l’incentivo di progettazione.

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