Il Consiglio nazionale dell’Unione nella seduta del 13 ottobre 2017, tenuta a Vicenza in occasione della 34^ Assemblea Nazionale dell’ANCI, ha dato avvio alle procedure per la celebrazione del XXI Congresso nazionale dell’U.N.S.C.P., adottando il nuovo Statuto per la sua regolazione, ai sensi dell’art. 9, comma 2, che di seguito si riporta:
Art. 9
Congresso – principi organizzativi
1. Le nuove procedure congressuali per lo sviluppo delle competenze di cui al precedente art. 7, comma 1, s’informano ai principi della massima trasparenza dei processi decisionali, sia in fase congressuale che in fase precongressuale, e della più ampia partecipazione di tutta la Categoria dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. In applicazione del principio della massima trasparenza, le nuove regole organizzative del Congresso vengono declinate prima della celebrazione dello stesso, attraverso l’adozione delle modifiche statutarie da parte del Consiglio nazionale con la competenza surrogatoria di cui al successivo art. 13, comma 1, e la ratifica da parte del Congresso, quale suo primo atto.
Per la massima diffusione presso gli iscritti e la Categoria tutta si allegano al presente avviso:
A. STATUTO VIGENTE ratificato dal XX Congresso, che dispiegherà ultrattività fino all’inizio del XXI Congresso;
B. MODIFICHE STATUTARIE, evidenziate sul testo vigente, adottate dal Consiglio nazionale;
C. NUOVO STATUTO nel testo finale adottato dal Consiglio nazionale e che entrerà in pieno vigore con la ratifica congressuale, quale primo atto del nuovo Congresso.
Come si ricorderà, con lo Statuto ratificato il 21 febbraio 2014 dal XX Congresso, dopo diverse sedute preparatorie del Consiglio nazionale, fu operata una profonda democratizzazione delle procedure congressuali, attraverso i principi di massima trasparenza e della più ampia partecipazione sanciti all’art. 9 dello Statuto.
Le ulteriori modifiche adottate lo scorso 13 ottobre dal Consiglio nazionale, come potrete verificare nei documenti allegati, si articolano sostanzialmente in due gruppi:
- un primo gruppo (... su cui neppure mi soffermo) di semplice “manutenzione” dello Statuto, in cui sono compresi correzioni di refusi, specificazioni dialettiche o correzioni conseguenti alle nuove regole adottate;
- un secondo gruppo (... che vale la pena di approfondire) in cui sono comprese disposizioni innovative che accentuano il percorso avviato nel 2013/2014, potenziando all’interno degli organi nazionali la presenza anche di chi la pensa diversamente rispetto alla maggioranza, assumendo nuovi assetti strategici rispetto alla tema della rappresentanza sindacale ed innovando fortemente l’organo intermedio tra il Consiglio nazionale e la Segreteria nazionale.
Appartengono a questo secondo gruppo le seguenti disposizioni innovative:
a) art. 2, comma 2 - la norma prevede la possibilità, previa delibera del Consiglio nazionale e a richiesta degli interessati, che possano entrare a far parte dell’Unione anche altri appartenenti alla dirigenza territoriale della Repubblica, purché compresi nella contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali; l’obiettivo è quello di tutelare la “nostra” rappresentanza sindacale da innovazioni riformistiche in corso o da venire: dalla nuova definizione delle aree di contrattazione... alla paventata (...erronea e non condivisibile) mini riforma regionale del Friuli Venezia Giulia perseguita dalla Giunta Serracchiani (... tanto per ricordare che il vento di tempesta spira sempre dalla stessa parte!)... sino ad eventuali nuovi rigurgiti pseudo - riformistici; in sostanza, mentre altre associazioni di Segretari si uniscono alla dirigenza sanitaria (!) pur di conquistare la rappresentanza sindacale... noi, che ne siamo già dotati, intendiamo prevedere la possibilità di consolidare all’interno della nostra organizzazione anche i Segretari pur diversamente denominati ed arruolare tutti quei dirigenti territoriali della Repubblica che siano attratti dalla nostra linea e dal nostro “skill” sindacale.
b) art. 14 – viene introdotto un nuovo organo intermedio tra il Consiglio nazionale e la Segreteria nazionale, denominato Direzione nazionale, al posto del vecchio Coordinamento dei Territori; il termine “Direzione” va inteso come “direzione di orientamento”: infatti, a differenza del Coordinamento dei Territori, esso non ha più la sola funzione di “collegamento e collaborazione tra gli organi nazionali e le Unioni territoriali”, ma anche di “verifica della rispondenza dell’azione esecutiva della Segreteria nazionale ai contenuti delle deliberazioni del Consiglio nazionale..” e di “definizione di programmi strategici per l’attuazione delle deliberazioni consiliari da parte della Segreteria nazionale” (... controllo ed impulso), nonché di assumere i poteri del Consiglio nazionale in casi di estrema urgenza; l’applicazione dei principi statutari di trasparenza e partecipazione non si ferma solo alla nuova e più articolata competenza della Direzione nazionale, ma permea pure la sua composizione aperta anche ai soggetti che la pensano diversamente: infatti entrano a far parte della stessa (... e si badi bene, con la competenza sopra illustrata) anche i candidati non eletti alla carica di Segretario nazionale, il Vicepresidente del Consiglio nazionale espresso dalle minoranze e n. 10 membri eletti direttamente dal Congresso in modo disgiunto dall’elezione del Segretario nazionale.
c) art. 13, comma 2 – in considerazione della composizione e della competenza attribuita al nuovo organo intermedio, il numero dei Consiglieri nazionali viene dimezzato da n. 120 a n. 60.
d) art. 12, commi 6 e 7 / art. 17, comma 4 / art. 19, comma 3 - oltre a garantire la votazione congressuale disgiunta da quella del Segretario nazionale per il Presidente dell’Unione, per il Presidente del Consiglio nazionale e per i dieci componenti della Direzione nazionale, il nuovo Statuto accentua la “indipendenza” di questi soggetti dalla Segreteria nazionale prevedendo per i primi due la possibilità che la candidatura sia espressa non solo da coloro che si contendono la carica di Segretario nazionale, ma anche da un certo numero di iscritti all’U.N.S.C.P. appartenenti ad almeno 5 Unioni regionali e per i dieci componenti della Direzione nazionale il divieto di candidatura da parte degli organi in carica e da parte dei candidati alle altre cariche.
e) art. 26 – il nuovo articolo, che sostituisce quello precedentemente intestato al “Forum”, è dedicato alla disciplina organica delle “articolazioni funzionali”, prevedendone n. 3 di carattere necessario, ovvero la “Conferenza organizzativa”, le “Officine della legalità” e il “Patronato”.
f) art. 32 – viene introdotto un articolo “ex novo” per disciplinare il commissariamento delle Unioni territoriali per tutti i casi di mancato funzionamento.
Un caro saluto a tutti.
Roma, 20 ottobre 2017
Il PresidenteQui il link al 1° Avviso precongressuale in formato pdf.
Tommaso Stufano
Qui il link al 2° Avviso precongressuale.
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