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martedì 18 ottobre 2016

Nota al parere emesso dal Consiglio di Stato sulla riforma della dirigenza pubblica, con riferimento ai commi 5 e 6 dell'art. 10

Riceviamo e pubblichiamo da Sonia Lamberti una nota al parere emesso dal Consiglio di Stato sulla riforma della dirigenza pubblica, con riferimento ai commi 5 e 6 dell'art. 10.
Nel prender atto del parere n.2113 reso dalla Commissione Speciale istituita presso il Consiglio di Statoin data 14 ottobre 2016, pur sottolineando la meritorietà e condivisibilità di alcune osservazioni in esso contenute, si resta abbastanza sgomenti  leggendo quelle esposte con riferimento alla ‘’specifica disciplina’’ che l’art. 11 della legge delega n. 124/15 prescrive di adottare per i segretari comunali di fascia C e i vincitori delle procedure concorsuali già bandite.

Ebbene,  in relazione a questa ipotesi, il Consiglio di Stato, tradendo una conoscenza approssimativa della materia e delle posizioni giuridiche disciplinate dalla bozza di decreto attuativo, eccepisce che vi sarebbe una non assimilabilità tra segretari comunali di fascia C che abbiano maturato due anni/18 mesi di effettivo servizio, coloro i quali siano in servizio da meno di due anni/18 mesi e coloro i quali, invece, non abbiano ancora preso servizio ai fini dell’applicabilità del comma 6 art.10.
Distinguendo le tre fattispecie, Il Consiglio di Stato sostiene che i segretari comunali di fascia C che hanno maturato 24/18 mesi di effettivo servizio, debbano confluire automaticamente nel ruolo unico della dirigenza locale; quelli già in servizio che non abbiano maturato i 24/18 mesi debbano invece confluirvi una volta maturatili in costanza di regime transitorio ma, paradossalmente, con riferimento a coloro i quali, pur vincitori del medesimo corso-concorso per segretari comunali,  non abbiano ancora preso servizio presso un ente locale, sostiene che non possa trovare applicazione il comma 6 e che non possa esser riconosciuta loro la possibilità di assumere incarichi come dirigenti apicali.
Il Consiglio di Stato sembra non avere le idee chiare su quanto, in fondo, da esso stesso più volte asserito.
In primo luogo l’inquadramento dei segretari comunali di fascia C come funzionari ha sempre rilevato e rileva all’interno della contrattazione collettiva di categoria ai fini della eventuale equiparazione, in caso di mobilità presso altre amministrazioni, degli stessi ai funzionari più alti in grado dell’amministrazione ricevente. Ciò nonostante non è stato mai messo in discussione che i segretari di fascia C svolgessero e svolgono le funzioni che oggi sono utilizzate per descrivere quelle del futuro dirigente apicale ai sensi dell’art. 9 comma 1 che mutua il comma 97 del D.lgs 267/00 (di assistenza agli organi politici, coordinamento di quelli gestionali, garanzia della legittimità e legalità dell’azione amministrativa, rogatorie).
E’ proprio per tali ragioni che la legge delega, nel disciplinare un regime transitorio che portasse dalla attuale discipina contenuta tra l’altro, nel DPR 465/97 a quella contenuta nella bozza di decreto in esame e nei relativi provvedimenti esecutivi, prevede che il decreto detti una “specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge” (art. 11 lett.b n.4)
La bozza di decreto attuativo, recependo le direttive impartire con legge delega prevede così due percorsi, per soggetti, tutti vincitori del medesimo concorso e tutti segretari di fascia C (con inquadramento contrattuale equiparabile a quello di funzionari apicali) di poter accedere al ruolo unico della dirigenza locale o svolgendo effettivamente un incarico da segretario comunale e quindi, dopo l’entrata in vigore del decreto, da dirigente apicale (comma 6) oppure-  come prevede la delega - maturando 24 mesi  per entrare nel ruolo unico dirigenziale svolgendo funzioni che pur prevedendo un inquadramento contrattuale da funzionario siano sostanzialmente dirigenziali (comma 5). Norma coerente e del tutto in linea sia con la legge delega, sia con il dettato costituzionale – trattandosi, si ripete, di vincitori di un corso-concorso di rango dirigenziale qual’é quello per segretari comunali – sia con i diritti quesiti e le legittime aspettative dei giovani neosegretari, futuri apicali.
Si sottolinea infatti come solo di recente sia stato concluso l’ultimo corso-concorso per segretari comunali bandito il 6 novembre 2009 e quindi, solo di recente, i giovani vincitori abbiano preso gradualmente servizio presso i comuni italiani la cui popolazione non superi i 3000 abitanti (limite demografico questo sì anacronistico e incongruente  alla luce dell’obbligo di gestione associata delle funzioni segretariali di cui alla stessa legge delega per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e a 3000 se montani!!!).
Sarebbe assolutamente iniquo e in contrasto con gli articoli 3 e 97 della  Costituzione vigente se si dovesse sostenere che i vincitori di tale ultimo concorso che abbiano preso servizio prima dell’entrata in vigore del decreto come segretari comunali maturino, in costanza di servizio, i 18 mesi di anzianità ai fini dell’iscrizione nel ruolo unico dei dirigenti locali – quindi a decorrere dall’entrata in vigore del decreto maturando tali requisiti svolgendo la funzione di dirigenti apicali in continuità con l’incarico segretariale già ricoperto – e al contempo si negasse ai giovani vincitori dello stesso concorso ma che non abbiano ancora preso servizio presso un comune italiano la possibilità di assumere un incarico apicale del tutto identico a quello dei colleghi già in servizio.
Ugualmente iniquo sarebbe sostenere che il comma 5 e quindi, la possibilità di accedere al ruolo unico attraverso il reclutamento da parte di enti locali che abbiano posizioni dirigenziali (non apicali) vacanti e il successivo svolgimento di due anni di servizio con inquadramento da funzionario, fosse riconosciuto soltanto a chi accidentalmente non fosse ancora titolare di una  sede di segreteria al momento di entrata in vigore del decreto legislativo e fosse invece negata a chi dovesse perderla e nelle more del periodo transitorio, trovandosi , in quanto fascia C , privo di incarico dovesse cercare un nuovo incarico rispondendo alla richiesta di collocamento come disciplinata dal comma 5.
Si ribadisce che tutti i segretari comunali di fascia C hanno sostenuto lo stesso iter concorsuale finalizzato all’iscrizione nell’Albo dei segretari comunali e provinciali che abilita a svolgere la professione di segretario comunale che, pur abolito, non vede abolite le funzioni sue proprie che difatti sono del tutto identiche a quelle oggi descritte nella definizione di dirigente apicale contenuta negli artt. 9 e 11 della bozza di decreto attuativo; se non bastasse, prova ancora ne è che per il periodo transitorio triennale ivi previsto, e funzioni apicali possano essere svolte solo da segretari comunali, sottolineando ulteriormente la continuità tra le due figure.

Una diversa declinazione della legge delega che la bozza di decreto attuativo all’art. 10 commi 5 e 6 attua in modo coerente con l’art. 11 della stessa legge 124/15 ma anche in conformità degli artt. 3 e 97 Costituzione non può che essere frutto di una svista dettata dall’elevato tecnicismo della fattispecie o, peggio, dal recepimento di  interlocuzioni e/o osservazioni interessate e prive di attendibilità scientifica. 

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