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mercoledì 8 luglio 2015

Utilizzo dei "resti assunzionali" dopo il DL 78/2015

Nel contesto di un parere reso in conformità alla deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, n. 19/SEZAUT/2015/QMIG, la sezione regionale di controllo per la Campania, nella deliberazione n. 180/2015 del 1° luglio 2015, afferma:

"In relazione alla ... possibilità di computare negli spazi assunzionali anche i residui riferiti al triennio precedente il d.l. 19.06.2015 n. 78 'Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali' con l’art. 4 comma 3 ha novellato l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per cui ha aggiunto dopo le parole 'nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile' le seguenti: 'è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente'. Sul punto già la Circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e Ministro per gli affari regionali aveva evidenziato ('Divieti ed effetti derivanti dai commi 424 e 425 per le amministrazioni pubbliche'), tra l’altro, che: 'nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424 e 425 alle amministrazioni sopraindividuate è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016. Le assunzioni effettuate in violazione dei commi 424 e 425 sono nulle. Rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti…".

Sul DL 78/2015 si vedano su questo blog i post:

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