No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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venerdì 27 marzo 2015

Incentivi ai progettisti, tetto solo per le attività effettuate dopo il 19 agosto 2015

La Sezione regionale di controllo per la Liguria, in esito alla richiesta di parere formulata, ai sensi dell’art.7, comma 8, della legge n. 131/2003, dal Sindaco del Comune di Genova - per il tramite del competente Consiglio delle Autonomie locali, ha rimesso questione di massima in merito alla corretta interpretazione del comma 7 ter dell’art.93 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, come modificato dall’art. 13 bis del d.l. 24 giugno 2014, n.90, convertito dalla legge n.114/2014, in materia di riparto del fondo per la progettazione e l’innovazione. Nello specifico il Comune istante ha sottoposto alla Sezione Liguria quattro quesiti riguardanti la disciplina intertemporale degli incentivi alla progettazione risultante a seguito dell’entrata in vigore della citata legge n. 114/2014. I quesiti riguardavano in particolare: 1) la possibilità per l’Amministrazione, in ossequio al principio di irretroattività delle leggi, nonché al principio di competenza, di liquidare ad oggi, secondo la precedente disciplina, gli incentivi riferiti a lavori ed opere portate a compimento – compresa la fase di collaudo – prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 90/2014 (19 agosto 2014); 2) le modalità di liquidazione dell’incentivo nel caso di lavori ed opere iniziate prima dall’anzidetta data e portate a compimento successivamente; 3) l’operatività, a decorrere dal 19 agosto 2014, dell’esclusione dal novero dei beneficiari degli incentivi alla progettazione del personale con qualifica dirigenziale; 4) l’applicabilità del limite imposto ex novo dall’ art.13 bis di non superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al singolo dipendente solo per i pagamenti di incentivi riferiti a prestazioni rese anteriormente alla predetta data, ma non ancora liquidate, ovvero anche a lavori ed opere portate a compimento prima del 19 agosto 2014. L’ambito della questione prospettata consente a questa Sezione di esprimere il proprio avviso in merito limitatamente al richiamo delle disposizioni vigenti in materia e dei principi normativi, ai quali i competenti organi dell’amministrazione comunale potranno fare eventuale riferimento, nell’esercizio della propria discrezionalità, per assumere le determinazioni di competenza, salvaguardando tanto l’autonomia gestionale dell’ente richiedente quanto la posizione di terzietà ed indipendenza, rivestita dalla Corte dei conti nell’esercizio della funzione consultiva, istituzionalmente intestatale. La Sezione delle autonomie sulla questione di massima, rimessa dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria, con deliberazione n. 75/2014, come ricostruita in parte motiva, enuncia il seguente principio di diritto: “l’obbligo di non superare nella corresponsione di incentivi al singolo dipendente, nel corso dell’anno, l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, è applicabile al pagamento degli incentivi dovuti per attività tecnico-professionali espletate dai dipendenti individuati dalla norma a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n. 90”.
Sulla nuova disciplina degli incentivi ai tecnici, già pubblicati su questo blog:

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