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martedì 14 ottobre 2014

Le spese per le assunzioni dopo le deliberazioni n. 21 e 25/2014 della Corte dei Conti Sez. Autonomie

Nel precedente post Corte dei Conti Sez. Autonomie sul nuovo limite di spesa di personale dopo il DL 90/2014 (Deliberazione n. 25/2014) abbiamo dato notizia dell'interpretazione data dalla Sezione autonomie sull'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014 è intervenuto in merito al limite di spesa di personale per gli enti locali, prevedendo l'introduzione, dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del seguente: "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
In un altro post La Corte dei Conti Sez. Autonomie sui vincoli in materia di assunzioni a tempo determinato (Sent. n. 21/2014) abbiamo segnalato la deliberazione n. 21/2014/SEZAUT/QMIG con la quale la Sez. Autonomie è intervenuta a chiarire l'esatta portata dei vincoli in materia di assunzioni a tempo determinato, in particolare con riferimento alle spese escluse dal computo del rispetto dei limiti normativi. 
Le citate decisioni sono ora oggetto di approfondimento in un articolo di Arturo Bianco dal titolo Le spese per le assunzioni.
In argomento si segnalano anche:
  • Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, con la deliberazione n. 242/2014/PAR del 30 settembre 2014, risponde ad un ente che, non avendo conseguito la diminuzione della spesa di personale 2013 rispetto a quella sostenuta nel 2012, chiede se e come gli sia consentito programmare assunzioni nel 2014; sostanzialmente, quindi, in ordine agli aspetti sanzionatori collegati alla violazione dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006 (per maggiori approfondimenti si veda Spese di personale e facoltà assunzionali);
  • Corte dei Conti della Lombardia, parere n. 237 del 29 settembre 2014, con la quale la Sez. Regionale lombarda si è espressa riguardo al costo del personale delle società partecipate, in particolare ha risposto al quesito avanzato da un ente locale "se la spesa di personale delle società partecipate (locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici senza gara) dei consorzi, delle aziende speciali, delle istituzioni o di altri organismi strumentali debba essere consolidata con quella del Comune ai fini del rispetto, da parte di quest’ultimo, sia dell’obiettivo di contenimento della spesa storica, posto dall’art. art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2007, che dell’equilibrato rapporto con la spesa corrente, posto dall’art. 76 comma 7 del d.l. n. 112/2008, ancorché non vi sia personale delle predette società che vanti titolarità di rapporto di pubblico impiego" (per maggiori approfondimenti si veda PA, costo del personale: l’in house non rileva?).

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