No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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lunedì 29 novembre 2021

No alla preventiva verifica sulla presenza in organico di professionalità interne per il conferimento degli incarichi ex art. 110 del TUEL

Agli incarichi da conferire ex art. 110, primo comma, del TUEL, non è applicabile la previsione di cui all’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165 del 2001, il quale stabilisce che gli incarichi dirigenziali a tempo determinato possono essere conferiti dalle pubbliche amministrazioni, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei suoi ruoli.
La necessità che gli incarichi ex art. 110, comma 1, del TUEL siano conferiti previa selezione pubblica esclude che possa farsi a meno di tale fase, procedendo ad affidare direttamente gli incarichi a personale dipendente senza l’espletamento di alcuna procedura selettiva. Alla stessa procedura selettiva può partecipare anche il personale interno che ne abbia i requisiti.
La disposizione si pone in linea con i precetti costituzionali ricavabili dall’art. 97 Cost. che, per l’accesso al pubblico impiego, danno preferenza alle procedure concorsuali e comunque alle procedure che, sebbene non strettamente concorsuali, meglio garantiscano scelte trasparenti, imparziali ed effettivamente orientate al buon andamento.
Per completezza si ricorda il precedente, in senso diametralmente opposto, pronunciato qualche mese fa dal Tar Lazio, sez. II, con sentenza n. 2479 del 1° marzo 2021.

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