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mercoledì 19 febbraio 2020

Il trattamento economico accessorio dei titolari di posizione organizzativa

Non vi è un obbligo di restituzione delle somme percepite dai responsabili di posizione organizzative sulla base di specifiche disposizioni di legge al di fuori del fondo per la contrattazione decentrata, se essi sono quantificati in modo preciso sulla base di criteri oggettivi e, di conseguenza, non vengono calcolati in modo arbitrario da parte del dirigente. Vanno invece restituite le indennità percepite senza la decurtazione proporzionale alla riduzione di orario in caso di impegno per una parte dell’orario in altro ente. In caso di valutazione positiva, quanto meno la misura minima della indennità di risultato deve essere erogata. I titolari di posizione organizzativa, ma più in generale tutti i dipendenti, non possono percepire compensi che non sono disciplinati dalle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente. Possono essere così riassunte alcune delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte dei Conti della Puglia n. 8/2020, che ha dettato in modo molto ampio le regole per la incentivazione dei titolari di posizione organizzativa con compensi ulteriori rispetto alle indennità di posizione e di risultato.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Il trattamento economico accessorio dei titolari di posizione organizzativa.

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