Posto che l’art. 12 della L. 241/1990 si limita a dettare i princìpi generali in materia di contributi, ponendo in capo alle pubbliche amministrazioni il compito di stabilire, con atto di valenza generale, i criteri e le modalità da osservare per l’adozione dei provvedimenti di concessione dei benefici, spetta al singolo ente determinarsi in proposito, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Corte dei conti la quale rileva, in particolare, che la facoltà degli enti territoriali di attribuire benefici patrimoniali a soggetti privati rimane comunque subordinata ai limiti imposti da disposizioni di legge dirette al contenimento della spesa pubblica ed alle prescrizioni richieste dai princìpi contabili per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche.
E' questa la massima del parere reso dal Servizio consulenza del Friuli Venezia Giulia in materia di Concessione di contributi a favore di associazioni e di società sportive.
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