Uno dei provvedimenti a più grande impatto sul sistema dei Lavori Pubblici generato dall’entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 è indubbiamente quello relativo alla modifica del criterio di aggiudicazione degli appalti al di sotto della soglia comunitaria.
Con le modifiche introtte all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento e per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie le stazioni appaltanti procedono secondo le tre seguenti modalità:
- gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro sono effettuati mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie comunitarie mediante procedura aperta così come definita all’articolo 60 del Codice dei contratti pubblici.
Inizia così l'articolo pubblicato sul sito Lavori Pubblici dal titolo Codice dei contratti e sblocca cantieri: non più attuali le linee guida sui contratti sottosoglia.
In argomento vedi anche il post Gli appalti sotto soglia dopo lo Sblocca Cantieri.
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