Due importanti decisioni si registrano di recente su un tema molto delicato che riguarda l'incompatibilità ad assumere il ruolo di componente delle commissioni di concorso, nel caso in cui tra valutatore e un candidato vi sia un rapporto di collaborazione professionale.
La prima è una deliberazione dell'ANAC n. 1186 del 19 dicembre 2018 dove, tra l'altro, si legge che "ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra il Segretario generale valutatore e un candidato, la collaborazione professionale, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall’art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale".
Dello stesso tema si è occupata anche la giustizia amministrativa.
In particolare, il Tar Lazio, sez. III bis, con sentenza n. 999 del 25 gennaio 2019 ha affermato che "la particolare vicinanza tra un membro di una Commissione esaminatrice di un pubblico concorso ed un concorrente, che non sia declinabile in termini di generico rapporto di ufficio che non determina ex se una causa di astensione obbligatoria ma che sia qualificata dalla circostanza che entrambi sono docenti che operano nel medesimo dipartimento o area di insegnamento nello stesso istituto scolastico, produce eo ipso un’evidente ipotesi di astensione obbligatoria a mente dell’art. 51 c.p.c." (1).
(1) Rileva, ad avviso del Tar, il richiamo più generale all'imparzialità amministrativa, intesa come standard e precetto primario che impone di prevenire situazioni suscettive di ostacolare la serenità e l'equanimità di giudizio in una procedura concorsuale pubblica.
La presenza illegittima ai lavori della commissione del componente versante in situazione di astensione obbligatoria infirma tutte le operazioni concorsuali svolte e impone l’annullamento della procedura.
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