La Corte dei conti, Sezione Autonomie, con la deliberazione 21/2015/QMIG, si è espressa in merito all’interpretazione dell’art. 10 del d.l. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, norma che ha modificato la disciplina dei compensi connessi all’attività rogatoria dei segretari comunali. In altre sedi si è avuto modo di dare conto del contrasto che si è venuto a creare in merito ai segretari che hanno diritto a percepire i compensi con i giudici ordinari, che in modo consolidato hanno “sconfessato” l’interpretazione fornita dalla Corte dei conti. Infatti, la Sezione autonomie aveva ritenuto dovuti i diritti di rogito soltanto ai segretari di fascia “C”, mentre secondo il giudice del lavoro non ci sono dubbi che i segretari appartenenti alle fasce professionale “A” e “B” in Enti privi di dirigenti hanno diritto a percepire una quota dei proventi dei diritti di segreteria (si vedano i precedenti articoli I diritti di rogito per i Segretari in Enti privi di dirigenza tra giudice ordinario e pareri della Corte dei conti e Spettanza diritti di rogito ai Segretari in Enti privi di dirigenza: il giudice ordinario consolida l’orientamento).
La Corte dei conti, Sezione Autonomie, con la deliberazione 21/2015/QMIG si è pronunciata anche sugli oneri fiscali e previdenziali connessi ai compensi. Così, dopo aver escluso che gli Enti possano nella propria autonomia regolamentare stabilire una “quota” dei diritti di segreteria da erogare a favore del segretario comunale, ha comunque sostenuto che “le somme destinate al pagamento dell’emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli Enti”.
Tuttavia, la giurisprudenza ordinaria chiamata a pronunciarsi su tale problematica è orientata in senso diametralmente opposto, ritenendo sia l’IRAP che gli oneri riflessi alla stregua di somme che non possono gravare sul compenso di competenza del segretario.
Inizia così un mio articolo pubblicato sulla Gazzetta degli enti locali dal titolo
IRAP e oneri riflessi sui compensi per diritti di rogito ai segretari.La Corte dei conti, Sezione Autonomie, con la deliberazione 21/2015/QMIG si è pronunciata anche sugli oneri fiscali e previdenziali connessi ai compensi. Così, dopo aver escluso che gli Enti possano nella propria autonomia regolamentare stabilire una “quota” dei diritti di segreteria da erogare a favore del segretario comunale, ha comunque sostenuto che “le somme destinate al pagamento dell’emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli Enti”.
Tuttavia, la giurisprudenza ordinaria chiamata a pronunciarsi su tale problematica è orientata in senso diametralmente opposto, ritenendo sia l’IRAP che gli oneri riflessi alla stregua di somme che non possono gravare sul compenso di competenza del segretario.
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L'articolo costituisce estratto dell'ebook DIRITTI DI ROGITO per i Segretari degli enti locali, con rassegna commentata di giurisprudenza e schema di atto di liquidazione
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