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martedì 23 gennaio 2018

In materia di diritti di rogito per i segretari delle Unioni di comuni si applica la disciplina contenuta nell'art. 10 del D.l. 90/2014

Il tema della disciplina applicabile in materia di diritti di rogito ai segretari in servizio presso le unioni di comuni è stato affrontato in un recentissimo parere della Corte dei conti, sezione di controllo della Lombardia, deliberazione n. 2/2018/PAR, conclusosi con una pronuncia di inammissibilità, ma che fornisce interessanti spunti di riflessione.

Dopo aver chiarito che anche ai segretari delle unioni di comuni si applica l'art. 10 del D.l. 90/2014 in tema di diritti di rogito, dichiara la richiesta di parere sul diritto degli stessi a percepire i diritti di rogito inammissibile da un punto di vista oggettivo, in quanto, come la stessa Sezione ha avuto modo di rilevare in riferimento ad analoghe recenti richieste di parere (cfr., di recente, le deliberazioni di questa Sezione n. 180/2016/PAR, n. 214/2016/PAR e n. 290/2016/PAR), il quesito interferisce con le funzioni intestate, rispettivamente, alla Corte Costituzionale, al giudice ordinario e alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, nelle loro rispettive sedi, risultando quindi inammissibile in forza della consolidata giurisprudenza della Sezione (cfr. da ultimo deliberazione del 1 marzo 2013, n. 67). Infatti, in base a un costante orientamento (cfr. ex multis deliberazione delle Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5) non possono ritenersi procedibili, al fine di scongiurare possibili interferenze e condizionamenti, i quesiti che possano formare oggetto di esame in sede giurisdizionale da parte di altri Organi a ciò deputati dalla legge.

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