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venerdì 20 maggio 2016

Licenziamento disciplinare: l'audizione della Corte dei Conti

La Corte dei Conti, Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato, con audizione del 16 maggio 2016, ha affrontato la tematica dell'assenteismo fraudolento nel pubblico impiego e licenziamento disciplinare, le Commissioni riunite della Camera dei deputati I e XI, hanno richiesto al Presidente della Corte dei conti di procedere a un'audizione informale di rappresentanti della stessa Corte nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche all'art. 55-quater del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. 
La Corte dei conti conferma l'impegno ad attivare nuove linee di controllo in tema di esercizio del potere disciplinare da parte delle pubbliche amministrazioni. Il che potrà avvenire in base al programma annuale dei lavori mediante il quale la Sezione della Corte individua, di anno in anno, le specifiche aree di amministrazione cui dedicare le proprie indagini. Lo schema di decreto legislativo consta di due articoli, il primo modifica l'art. 55-quater del testo unico della disciplina del pubblico impiego introducendovi il comma 1-bis e i commi da 3-bis a 3-quinquies. Esso reca, anzitutto, una specificazione ed una estensione della fattispecie disciplinare denominata falsa attestazione della presenza in servizio, del pubblico dipendente. In secondo luogo, regola le conseguenze che discendono dall'accertamento del fatto, ovvero della falsa attestazione, in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze. Il secondo articolo contiene la clausola di invarianza della spesa. Quanto alle modifiche apportate all'art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001, va precisato che di questo non viene modificato il contenuto attuale del comma 1, che resta quello per cui si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, nel caso di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia. La condotta che costituisce falsa attestazione della presenza in servizio viene, dunque, specificata dallo schema in esame nel senso che essa identifica qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare i dipendenti in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso.
La flagranza della "falsa attestazione della presenza" o il suo accertamento mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze determinano, anzitutto, un effetto provvisorio, consistente nella sospensione cautelare senza stipendio del dipendente. In tutti i casi di falsa attestazione della presenza in servizio, il procedimento disciplinare segue un iter accelerato, per cui esso deve concludersi entro 30 giorni dalla contestazione dell'addebito da parte dell'ufficio per i procedimenti disciplinari. In base al nuovo comma 3-quater, il dipendente è altresì soggetto a un'azione di responsabilità per danno all'immagine della pubblica amministrazione.
Fonte: LogosPA
Si rammenta che sullo schema di D.lgs si è espresso il Consiglio di Stato con parere n. 864/2016 (qui la sintesi dei punti principali del parere del Consiglio di Stato).
Il testo è stato oggetto di esame in Conferenza Unificata ed ora presentato in Parlamento per i prescritti pareri (Atto n. 292) .
In argomento si vedano i precedenti post:

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