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lunedì 29 giugno 2015

Speciale emendamenti DDL riorganizzazione della PA (8): obbligatorietà della funzione di dirigente apicale

Alcuni emendamenti presentati alla Camera, sul presupposto dell'introduzione del dirigente apicale, propongono modifiche alla disciplina dell'obbligatorietà della figura del dirigente apicale come prevista nella proposta approvata dal Senato. Le proposte emendative vanno dal carattere facoltativo della figura in tutti gli enti (da prevedere nel regolamento di organizzazione) al carattere alternativo del dirigente apicale rispetto al direttore generale. Questi gli emendamenti tendenti ad introdurre:

  • la previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale (ad esempio emendamento 9. 586 - pag. 173 fascicolo emendamenti).
  • la previsione della possibilità per i comuni con popolazione superiore a centomila abitanti di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e previsione, in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa ad un dirigente di ruolo (ad esempio emendamento 9. 391 - pag. 199 fascicolo emendamenti);
  • la previsione della facoltà di nominare come dirigente apicale un direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni capoluogo di provincia, per i Comuni con più di 60.000 abitanti, per le Città metropolitane e per le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale (ad esempio emendamento *9. 21 - pag. 168 fascicolo emendamenti).



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