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sabato 24 maggio 2014

Il necessario coordinamento tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e gli strumenti del ciclo delle performances


Nel comunicato l'Autorità Nazionale Anticorruzione aveva fornito indicazioni alle amministrazioni pubbliche, sia centrali sia territoriali, ai fini dell’avvio del ciclo della performance 2014-2016. In particolare, è stata sottolineata la necessità di integrazione del ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all'integrità e in generale alla prevenzione della anticorruzione.
Sulla rivista on line AMMINISTRATIV@MENTE un articolo di Daniela Bolognino dal titolo "Il necessario coordinamento tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e gli strumenti del ciclo delle performances".
Di seguito l'abstract
Principi efficientistici e valorizzazione dell’etica nel conferimento delle “premialità” e nell’erogazione delle sanzioni.
La legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, è la prima disposizione normativa che, nel nostro Paese, interviene in maniera organica in funzione preventiva per il contrasto alla corruzione e per la implementazione di valori etici nell’agire delle amministrazioni. La sua portata, ampia ed innovativa (sebbene suscettibile di miglioramenti), rende possibile effettuare delle analisi da una molteplicità di prospettive, tra queste, di particolare interesse è certamente la riflessione sulle interazioni che intercorrono tra la c.d. legge anticorruzione l. n. 190/12 e l’assetto delineato dal decreto legislativo del 27 ottobre 2010, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, (nell’ambito del “sistema integrato” con le disposizioni in tema di controlli interni nelle P.P.A.A.). È interessante notare infatti, come le due riforme normative siano (in parte) accomunate sul piano dei principi che intendono perseguire e si pongano in rapporto di “continuità-progressione”.

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