Sul sito dell'ANAC è stata pubblicata il seguente avviso:
"L’Autorità ha fornito indicazioni alle amministrazioni pubbliche,
sia centrali sia territoriali, ai fini dell’avvio del ciclo della performance
2014-2016. In particolare, è stata sottolineata la necessità di integrazione
del ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi alla
qualità dei servizi, alla trasparenza, all’integrità e in generale alla
prevenzione della anticorruzione.
Per le amministrazioni di diretta applicazione del D.Lgs. n. 150/2009,
relativamente al Piano della performance 2014 – 2016 (da adottare entro il
31/01/2014), tenendo conto anche dell’evoluzione del quadro normativo
sull’anticorruzione e, in particolare, dell’emanazione nel 2013 dei decreti
legislativi n. 33 e n. 39 – sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità e trasparenza e il regime delle inconferibilità e incompatibilità
degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni – l’Autorità ha confermato
quanto espresso nella delibera n. 6/2013.
Per rendere evidente l’integrazione degli strumenti programmatori e, quindi,
garantire il collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, nei
Piani della performance dovrà essere esplicitamente previsto il riferimento a
obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la
realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e
dei Programmi triennali della trasparenza.
In tale ottica di integrazione e coerenza, richiamata anche nell’Allegato
1 del Piano Nazionale Anticorruzione, è opportuno che le amministrazioni
prevedano nel Piano della performance 2014 – 2016 obiettivi, indicatori e
target sia per la performance organizzativa (tramite indicatori di risultato e
di processo, prevalentemente associabili al livello strategico e operativo) sia
per la performance individuale (obiettivi assegnati al responsabile della
prevenzione della corruzione e al personale dirigente a vario titolo coinvolto
nella realizzazione del P.T.P.C).
Per gli Enti territoriali (Regioni ed Enti strumentali, Comuni, ecc.) le
indicazioni sopra riportate sono applicabili nell’ambito dei rispettivi
documenti di programmazione 2014-2016.
Infine, per i Ministeri e Enti pubblici non economici nazionali è stata
confermata, riguardo alla comunicazione dei documenti e delle informazioni
relative al nuovo ciclo, la modalità di trasmissione tramite il Portale della
trasparenza (sostitutivo dell’invio tramite mail, PEC, ecc). A questo
proposito, è stata sottolineata l’esigenza che i nuovi Piani contengano le
informazioni richieste tramite le schede standard del Portale (Obiettivi
strategici, Iniziative rilevanti, Qualità dei servizi, Obiettivi operativi), in
modo da evitare lacune o incongruenze tra quanto presente nei documenti e
quanto pubblicato sul Portale".
Si ricorda che qualche giorno fa l'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la
valutazione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) ha pubblicato
il rapporto sul primo anno di attuazione della legge n. 190/2012 ed in due
precedenti post si sono evidenziati i rapporti tra l'attribuzione al Segretario comunale dei compiti di Responsabile dell’anticorruzione
ed il necessario rafforzamento dell'indipendenza di tale figura (si vedano i post Il
rapporto sul primo anno di attuazione della legge n. 190/2012 dell'A.N.A.C. e
la necessaria indipendenza dei Segretari comunali e Intervento
del Prof. Vandelli sulle trasformazioni della figura del Segretario Comunale a
seguito delle normative sui controlli interni e sull'anticorruzione).
Nel rapporto sul primo anno di attuazione della legge n. 190/2012, tra l’altro, è possibile leggere “Si deve ricordare, infine,
che l’Autorità è stata considerata destinataria della comunicazione, da parte
del Prefetto, del provvedimento di revoca del segretario comunale, al fine di
verificare, entro il termine di 30 giorni, se detto provvedimento sia correlato
alle attività svolte dallo stesso segretario in materia di prevenzione della
corruzione. Intervento, questo, che l’Autorità ha operato 5 volte,
giungendo, in un caso, ad esprimere parere non favorevole al provvedimento di
revoca, emergendo il fumus di una sua correlazione con il comportamento del segretario comunale
motivato dall'intento di garantire la legalità nell'amministrazione” (pg. 25 e 26).
Per completezza
si segnala il link alla deliberazione n. 39/2013 con la quale si è espresso
parere non favorevole alla revoca del Segretario comunale.
Sul sito dell'ANAC è stata pubblicata il seguente avviso:
"L’Autorità ha fornito indicazioni alle amministrazioni pubbliche,
sia centrali sia territoriali, ai fini dell’avvio del ciclo della performance
2014-2016. In particolare, è stata sottolineata la necessità di integrazione
del ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi alla
qualità dei servizi, alla trasparenza, all’integrità e in generale alla
prevenzione della anticorruzione.
Per le amministrazioni di diretta applicazione del D.Lgs. n. 150/2009,
relativamente al Piano della performance 2014 – 2016 (da adottare entro il
31/01/2014), tenendo conto anche dell’evoluzione del quadro normativo
sull’anticorruzione e, in particolare, dell’emanazione nel 2013 dei decreti
legislativi n. 33 e n. 39 – sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità e trasparenza e il regime delle inconferibilità e incompatibilità
degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni – l’Autorità ha confermato
quanto espresso nella delibera n. 6/2013.
Per rendere evidente l’integrazione degli strumenti programmatori e, quindi,
garantire il collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, nei
Piani della performance dovrà essere esplicitamente previsto il riferimento a
obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la
realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e
dei Programmi triennali della trasparenza.
In tale ottica di integrazione e coerenza, richiamata anche nell’Allegato
1 del Piano Nazionale Anticorruzione, è opportuno che le amministrazioni
prevedano nel Piano della performance 2014 – 2016 obiettivi, indicatori e
target sia per la performance organizzativa (tramite indicatori di risultato e
di processo, prevalentemente associabili al livello strategico e operativo) sia
per la performance individuale (obiettivi assegnati al responsabile della
prevenzione della corruzione e al personale dirigente a vario titolo coinvolto
nella realizzazione del P.T.P.C).
Per gli Enti territoriali (Regioni ed Enti strumentali, Comuni, ecc.) le
indicazioni sopra riportate sono applicabili nell’ambito dei rispettivi
documenti di programmazione 2014-2016.
Infine, per i Ministeri e Enti pubblici non economici nazionali è stata
confermata, riguardo alla comunicazione dei documenti e delle informazioni
relative al nuovo ciclo, la modalità di trasmissione tramite il Portale della
trasparenza (sostitutivo dell’invio tramite mail, PEC, ecc). A questo
proposito, è stata sottolineata l’esigenza che i nuovi Piani contengano le
informazioni richieste tramite le schede standard del Portale (Obiettivi
strategici, Iniziative rilevanti, Qualità dei servizi, Obiettivi operativi), in
modo da evitare lacune o incongruenze tra quanto presente nei documenti e
quanto pubblicato sul Portale".
Si ricorda che qualche giorno fa l'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la
valutazione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) ha pubblicato
il rapporto sul primo anno di attuazione della legge n. 190/2012 ed in due
precedenti post si sono evidenziati i rapporti tra l'attribuzione al Segretario comunale dei compiti di Responsabile dell’anticorruzione
ed il necessario rafforzamento dell'indipendenza di tale figura (si vedano i post Il
rapporto sul primo anno di attuazione della legge n. 190/2012 dell'A.N.A.C. e
la necessaria indipendenza dei Segretari comunali e Intervento
del Prof. Vandelli sulle trasformazioni della figura del Segretario Comunale a
seguito delle normative sui controlli interni e sull'anticorruzione).
Nel rapporto sul primo anno di attuazione della legge n. 190/2012, tra l’altro, è possibile leggere “Si deve ricordare, infine,
che l’Autorità è stata considerata destinataria della comunicazione, da parte
del Prefetto, del provvedimento di revoca del segretario comunale, al fine di
verificare, entro il termine di 30 giorni, se detto provvedimento sia correlato
alle attività svolte dallo stesso segretario in materia di prevenzione della
corruzione. Intervento, questo, che l’Autorità ha operato 5 volte,
giungendo, in un caso, ad esprimere parere non favorevole al provvedimento di
revoca, emergendo il fumus di una sua correlazione con il comportamento del segretario comunale
motivato dall'intento di garantire la legalità nell'amministrazione” (pg. 25 e 26).
Per completezza
si segnala il link alla deliberazione n. 39/2013 con la quale si è espresso
parere non favorevole alla revoca del Segretario comunale.
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