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mercoledì 14 maggio 2014

Circolare interministeriale relativa alle modalità attuative dell'art. 4 del DL 16/2014 (sanatoria della contrattazione decentrata illegittima)

In un precedente post, abbiamo dato notizia della pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" del 5 maggio 2014 n. 102 la legge 2 maggio 2014, n. 68 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

L'art. 4 del DL. 16/2014 prevede forme di sanatoria della contrattazione decentrata illegittima, stabilendo alcune forme di rientro per gli enti locali e le regioni che hanno commesso illegittimità nei contratti collettivi decentrati integrativi e/o nei fondi per le risorse decentrate. Sono dettate sostanzialmente 3 possibilità (per maggiori informazioni si veda E' legge il decreto cosidetto Salva Roma TER di Arturo Bianco)

I Ministri Madia, Lanzetta e Padoan hanno firmato la circolare finalizzata ad individuare strumenti destinati a risolvere le criticità che non sono state superate dall’art. 4 del D.L. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014.

Al fine di consentire il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di costituzione e utilizzo dei fondi di amministrazione e fornire criteri per la corretta e uniforme attuazione di quanto previsto dalla citata disposizione, il Governo propone la costituzione di un comitato temporaneo presso la Conferenza Unificata, composto dai rappresentanti delle amministrazioni centrali, regionali e locali, con il compito di fornire in modo tempestivo indicazioni applicative, anche attraverso proposte di disposizioni normative o finalizzate alla redazione di direttive all’Aran, in materia di trattamento retributivo accessorio del personale delle regioni e degli enti locali.

Gli organi di governo degli enti, nelle more della definizione delle indicazioni applicative da parte del comitato temporaneo, potranno effettuare una prima valutazione delle modalità attuative dell’articolo 4 del D.L. 16/2014, al fine di garantire la continuità nello svolgimento dei servizi necessari e indispensabili, anche attraverso l’applicazione, in via temporanea e salvo recupero, delle clausole dei contratti integrativi vigenti, ritenute indispensabili a tal fine.

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